Contratti di locazione: la Cassazione conferma l’obbligatorietà della registrazione

04/10/2017

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20858 depositata il 6 settembre 2017, interviene sul tema della registrazione del contratto di locazione. In tema di locazione immobiliare la mancata registrazione del contratto determina ai sensi della Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, la nullità del contratto: la disposizione prevede, infatti, che “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”. Ne consegue che, secondo quanto espressamente precisato nella decisione della Cassazione, la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di canoni per il periodo anteriore alla registrazione del contratto, sulla base della pretesa nullità del rapporto per tale periodo, deve essere respinta in considerazione del fatto che il contratto di locazione tardivamente registrato è non già nullo ma efficace, come detto, sin dal momento in cui è stato sottoscritto dalle parti.