Con il decreto-legge n. 193 del 2016, convertito in legge sono state introdotte alcune significative novità, tra le quali la previsione di una rottamazione delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, trattata dalla ricordata circolare dell’Area Fiscale, la soppressione di Equitalia e sua sostituzione con un nuovo ente pubblico economico denominato Agenzia delle Entrate - Riscossione.
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 prevede che le società del Gruppo Equitalia, a decorrere dal 1° luglio 2017 sono sciolte, fatta eccezione per Equitalia Giustizia spa, che continua ad esercitare le funzioni che le sono state assegnate. Le suddette società del Gruppo Equitalia dovranno essere cancellate d’ufficio dal registro delle imprese, senza esperire alcuna procedura di liquidazione. Fino al 1° luglio 2017 l’attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente, mentre entro il 30 aprile 2017 con DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) l’Amministratore delegato di Equitalia sarà nominato Commissario straordinario, per svolgere gli adempimenti necessari all’istituzione del nuovo ente, alla elaborazione dello statuto e alla vigilanza e alla gestione della fase transitoria.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali del Gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione, incaricato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo. Può esercitare, anche, le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle Province e delle società da essi partecipate. L’ente, ha autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile e di gestione.
La legge prevede che il nuovo ente, che curerà la riscossione, nei rapporti con il contribuente, si dovrà uniformare alla normativa contenuta nello Statuto del contribuente, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell’affidamento.
Il quadro delineato evidenzia che, pur cambiando il soggetto abilitato alla riscossione dei tributi, nulla si è modificato. Infatti, a parte la variante dell’organo deputato alla riscossione e al contenzioso, nulla è cambiato per il contribuente, in quanto: