Avviso preventivo avvio cancellazione massiva indirizzi PEC irregolari

30/01/2017

L’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Alessandria in applicazione della normativa vigente in materia di caselle di Posta Elettronica Certificata (DL 185/2008 convertito in legge 2/2009 - DL 179/2012 convertito in legge 221/2012 – D. Lgs. 82/2005 – CAD Codice dell’Amministrazione Digitale) e della Direttiva congiunta Ministero dello Sviluppo Economico /Ministero della Giustizia del 27 aprile 2015 esecutiva dal 13 luglio 2016 avvierà nel prossimo mese di febbraio le procedure di cancellazione d’ufficio degli indirizzi di PEC c.d. “irregolari” di società ed imprese individuali iscritti nel Registro delle Imprese che da verifiche automatiche sono risultati non conformi alla normativa di settore.
Alle Camere di Commercio la Direttiva sopra citata ha attribuito il compito di controllo degli indirizzi di PEC delle imprese e la verifica che le caselle di posta mantengano nel tempo i requisiti descritti. L’iscrizione e il mantenimento nel Registro Imprese di una casella valida di pec è iscrizione obbligatoria espressamente prevista dalla legge, per imprese individuali e collettive.
Le caselle di posta non attive, revocate o comunque non rispondenti ai requisiti descritti, se non cancellate autonomamente dall’impresa che ha l’obbligo di sostituirle con indirizzi “validi”, devono essere cancellate d’ufficio, a norma degli artt. 2190 c.c. (per l’iscrizione obbligatoria della cancellazione dell’indirizzo di pec “irregolare” non richiesta dalla parte) ovvero 2191 c.c. (per la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione dell’indirizzo di pec avvenuta senza le condizioni di legge).
Sarà pertanto pubblicato nell’Albo camerale on line la prima comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione d’ufficio degli indirizzi PEC REVOCATI, cioè non più attivi o non validi unitamente agli elenchi delle imprese individuali, delle società di persone e delle società di capitali interessate.
Seguirà una seconda comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione degli indirizzi PEC non univoci (cioè non riferibili a un’unica impresa o riferibili a un professionista anziché all’impresa).
Le imprese coinvolte avranno 30 giorni di tempo dalla pubblicazione dello specifico elenco per regolarizzare l’iscrizione della propria PEC attraverso apposita pratica telematica. In caso contrario saranno segnalati al Giudice del Registro per la cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

Importanza della PEC iscritta nel Registro Imprese e quindi nell’INI-PEC

La PEC rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale ed è dunque un indirizzo pubblico informatico dell'impresa al quale perverranno informazioni, atti e notifiche anche giudiziarie validi a tutti gli effetti di legge. In quanto domicilio elettronico dell'impresa, deve pertanto essere mantenuta sempre attiva, regolarmente rinnovata nel tempo e costantemente presidiata.
Per la certezza ed ufficialità dei rapporti giuridici è necessario che l’indirizzo di PEC sia univocamente ed esclusivamente riferibile al destinatario, senza possibilità di domiciliazione presso terzi o di duplicazione di indirizzi, sia costantemente tenuto attivo (e sistematicamente presidiato dall’impresa) e non attivato solo per ottemperare ad uno specifico obbligo di legge.
Si invitano pertanto tutte le imprese ed i professionisti del settore ad effettuare le opportune verifiche e, nel caso a richiedere mediante pratica telematica l’iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo ed univoco .

Conseguenze della mancata regolarizzazione:
1) sospensione delle domande di iscrizione presentate successivamente al decreto di cancellazione della PEC emesso dal Giudice del Registro per un termine massimo di tre mesi per le società e un termine massimo di quarantacinque giorni per le imprese individuali, con invito ad iscrivere un indirizzo PEC valido ed univoco;
2) applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 2630 del c.c. per le società e di cui all’art. 2194 c.c. per le imprese individuali poiché l’omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta il rifiuto dell’istanza , che si intende come non presentata.
Si ricorda che la comunicazione e/o variazione di indirizzo PEC è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria.