Legge di Bilancio 2017: come cambia la quattordicesima

28/12/2016

A partire dal 2017 per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017 la somma aggiuntiva verrà erogata in misura diversa a seconda se il titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale ricompreso entro 1,5 volte il trattamento minimo previsto nel fondo pensione lavoratori dipendenti (cioè entro i 9.786,86 euro annui) oppure compreso tra 1,5 volte e 2 volte il predetto trattamento minimo (cioè superiore a 9.786,86 euro ed entro la soglia di 13.049,15 euro annui). Oltre tale soglia, l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante. Ai fini della determinazione del reddito è rilevante il solo reddito individuale del titolare composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione di trattamenti di famiglia, indennità di accompagnamento, reddito della casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, pensioni di guerra, indennità per i ciechi parziali, indennità di comunicazione per i sordomuti.
L’importo erogato dal 2017 varia a seconda dell’anzianità contributiva complessivamente maturata e del reddito del pensionato. Se il reddito è superiore a 1,5 volte il trattamento minimo ed entro le 2 volte la somma è pari a 336 euro, 420 euro o 504 euro a seconda, rispettivamente, se ha versato fino a 15 anni di contributi, fino a 25 anni di contributi o più di 25 anni di contribuzione. Se il pensionato ha un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS l’importo è pari a 437, 546 e 655 euro a seconda se la contribuzione versata è rispettivamente inferiore a 15 anni, fino a 25 anni o superiore a 25 anni di contributi.
L’aumento spetta, in misura proporzionale, a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età. Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.