Art. 15-bis della Manovra Monti-Fornero: ampliamento dei soggetti destinatari

05/01/2017

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 13672 del 26 ottobre 2016, amplia la sfera di applicazione dell’art. 15-bis, L. 214/2011 (Riforma Monti- Fornero) estendendo la possibilità di andare in pensione con 64 anni di età anche ai lavoratori (autonomi, dipendenti di amministrazione pubblica, disoccupati) che non risultavano dipendenti del settore privato al 28 dicembre 2011, purché in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.
Considerata la nuova linea interpretativa assunta dal Ministero del Lavoro, l’INPS con la Circolare 196/2016 precisa quanto segue:
• Si conferma l’applicazione dell’art. 15-bis anche ai lavoratori/ lavoratrici che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato;
• Si estende l’applicazione dell’art. 15-bis anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato. In pratica anche a favore di quanti alla data del 28 dicembre 2011 prestavano attività di lavoro autonomo, attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, viene data la possibilità di accedere alla pensione a condizione che alla data del 31 dicembre 2012:
a) i lavoratori abbiano maturato il requisito contributivo minimo per l’accesso alla pensione di anzianità con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.
b) le lavoratrici abbiano maturato il requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratrici dipendenti del settore privato.
Chiarito quindi che per il 15- bis non è più necessario essere dipendenti privati al 28 dicembre 2011, la circolare introduce particolari (e discutibili) paletti, precisando:
• che i lavoratori interessati devono comunque avere perfezionato i requisiti richiesti per i lavoratori dipendenti del settore privato entro il 31 dicembre 2012;
• nell’anzianità contributiva non vanno computati i periodi di contribuzione volontaria e di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa;
• nell’anzianità contributiva non vanno computati periodi di lavoro non svolto nel settore privato, ancorché abbiano dato luogo a versamenti contributivi nel FPLD (pensiamo trattasi di ricongiunzione).