Tracciabilità dei pagamenti per rifornimento di gasolio agricolo

02/10/2018

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, ex art. 32 del TUIR, viene meno l’obbligo di garantire la tracciabilità dei pagamenti per l’acquisto di carburante destinato alle macchine agricole. Inoltre, viene confermato l’esclusione dall’obbligo della fattura elettronica per l’acquisto di carburante destinato alle macchine agricole (non destinate a circolare su strada). L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 13/E/18, in risposta ad apposite questioni emerse dal confronto con associazioni di categoria e singoli contribuenti, aveva già chiarito che le cessioni di carburanti per trattori agricoli e forestali e per altri veicoli agricoli di varia tipologia, sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Relativamente alla questione della tracciabilità, evidenzia l’Agenzia che considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico (costi e ricavi), viene meno il presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l’IVA pagata per rivalsa. Ne consegue che, nel caso di imprenditore agricolo che determina il reddito secondo le risultanze catastali, viene meno l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per effettuare acquisti di carburante agricolo destinato alle macchine agricole, fermo restando il rispetto delle norme generali sull'antiriciclaggio, riguardanti l’uso del contante (ex art. 49, co. 1, D.lgs. n. 231/2007).