Disabili, obblighi di assunzione per le aziende agricole

04/05/2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in relazione all’obbligo di assunzione di disabili in agricoltura, ha chiarito che devono essere calcolati nell’organico gli Operai Agricoli a Tempo Determinato (OTD) che hanno svolto almeno 180 giornate di lavoro nell’anno. Si ricorda che dal 1 gennaio 2018 è diventata obbligatoria l’assunzione di un lavoratore disabile per le aziende che entrano nella fascia di organico tra i 15 e i 35 dipendenti. L’obbligo sussiste a partire dal 15° dipendente, a prescindere dall’intenzione dell’azienda di procedere a nuove assunzioni. Nel conteggiare il numero di dipendenti, il datore di lavoro non dovrà considerare: i dirigenti; gli apprendisti di qualsiasi tipo; i disabili già inseriti in organico; i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno un ulteriore rapporto di natura subordinata; i lavoratori inseriti con contratto di somministrazione; i lavoratori che svolgono l’attività all’estero; i lavoratori a domicilio, a meno che non si tratti di “smart working”. Nel caso in cui il datore di lavoro non provveda all’assunzione di lavoratori disabili, scatta una sanzione amministrativa pari a € 153,20 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quello in cui è scaturito l’obbligo. La sanzione è diffidabile (riduzione di 1/4). Per ulteriori e più dettagliate informazioni rivolgersi agli Uffici Zona.