Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni

20/01/2020

I commi 402 e 403 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 prevede la costituzione di una piattaforma digitale per la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazione della Pubblica Amministrazione. Per amministrazioni pubbliche si devono intendere tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti indicati nell’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nonché gli agenti della riscossione ed i soggetti equiparati, nel limite dell’esercizio delle attività affidate di accertamento e di riscossione. I destinatari degli atti così notificati saranno le persone fisiche, giuridiche, gli enti, le associazioni ed ogni altro soggetto, di natura pubblica o privata, avente la residenza, ovvero la propria sede legale nel territorio italiano, ovvero all’estero, ma dotato di codice fiscale italiano. Ai fini della notificazione le amministrazioni pubbliche rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici di cui il gestore della piattaforma assicura l’integrità, l’autenticità, l’immodificabilità, la leggibilità e l’acquisibilità da parte dei destinatari, che possono accedere, in apposita area riservata, personalmente o mediante un soggetto espressamente a questo delegato. Ai professionisti e alle imprese, che devono essere dotati di indirizzo di posta elettronica certificata o ai soggetti che hanno chiesto di ricevere le notificazioni delle amministrazioni all’indirizzo PEC di cui sono intestatari, l’Amministrazione invierà i documenti informatici depositati mediante posta certificata. La notificazione si intende perfezionata per l’Amministrazione alla data in cui il messaggio è reso disponibile sulla piattaforma digitale che interrompe qualsivoglia termine decadenziale e/o prescrizionale. Mentre si intende perfezionata per il destinatario: alla data del 30 giugno per i documenti informatici resi disponibili nei mesi da gennaio a marzo dello stesso anno; alla data del 30 settembre per i documenti informatici nei mesi da aprile a giugno dello stesso anno; alla data del 31 dicembre per i documenti resi disponibili nei mesi da luglio a settembre dello stesso anno ed alla data del 31 marzo per i documenti informatici resi disponibili nei mesi da ottobre a dicembre dell’anno precedente. In caso di cattivo funzionamento della piattaforma, è prevista la sospensione dei termini di prescrizione e, altresì, la proroga del termine di decadenza (entrambi 8 sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma). La piattaforma digitale utilizzata per effettuare le notifiche, attribuisce e comunque conferisce valore legale a tale adempimento di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.