Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici

12/02/2020

Com’è già comunicato la Legge di Bilancio 2019 (L. n.145/2018) ha introdotto una tassazione sostitutiva ai fini Irpef e delle relative addizionali, pari a 100,00 Euro, per i redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (funghi, tartufi, bacche, ecc.), e di piante officinali spontanee.
L’imposta va versata, entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento, dalle persone fisiche in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o Enti. Con la Ris. n. 10/E /2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1853”, per permettere di versare, con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, l’imposta sostitutiva per la raccolta occasionale di tartufi e di altri prodotti selvatici, il cui termine per il corrente anno è il 17 febbraio.
Si ricorda che sono esclusi dal versamento dell’imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
L’attività di raccolta di prodotti si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7.000 euro.