Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione

20/02/2020

I commi 198-209 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 introducono un’ampia rivisitazione della disciplina del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. n. 145/2013. Il nuovo credito d’imposta è concesso, a partire dall’anno 2020, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività̀ innovative. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa. La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 (Mod. F24), è stabilito nella misura del 12% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Non sono considerate attività̀ di innovazione tecnologica le attività̀ di routine per il miglioramento della qualità̀ dei prodotti e in generale le attività̀ volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività̀ per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente, nonché́ le attività̀ per il controllo di qualità̀ e la standardizzazione dei prodotti. Con lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) previsto in materia di definizioni per le attività di ricerca e sviluppo sono dettati i criteri per la corretta individuazione di tali attività. Il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, utilizzabile esclusivamente in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs n. 241/97 (Mod.F24), è stabilito nella misura del 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per le attività̀ di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il predetto decreto del (MISE) il credito d’imposta è elevato al 10% della relativa base di calcolo.