Determinazione del reddito d’impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici

25/02/2020

L’Art. 1 comma 225 della Legge di Bilancio, frutto dell’azione sindacale di Confagricoltura che ha proposto e sostenuto la norma nelle sedi competenti, prevede, con l’aggiunta del comma 3 bis all’art. 56 bis del TUIR, che per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori florovivaistici, il reddito sia determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini IVA il coefficiente di redditività del 5%. Si tratta di un rilevante risultato atteso che per la categoria delle imprese florovivaistiche è ricorrente il caso in cui per soddisfare le esigenze della clientela si acquistino varietà di prodotti dal altri produttori florovivaistici che ordinariamente richiederebbero la determinazione del reddito in via analitica.