Gestione dell’emergenza da Coronavirus nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare

04/03/2020

Con la nota DGSAF 5086 del 2 marzo 2020 (in allegato) il Ministero della Salute indica i provvedimenti da attuare per la gestione dell’emergenza da Coronavirus nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.

Il Ministero precisa che non vi sono al momento evidenze scientifiche della trasmissione del virus SARS-COV-2 dagli animali all’uomo e attraverso gli alimenti e che, quindi, la sicurezza alimentare viene garantita dalle attuali norme, mentre la richiesta di certificazioni in tal senso sono non previste e, anzi, inappropriate.
La circolare prevede disposizioni particolari per le attività veterinarie e di allevamento all’interno della zona di restrizione (“zona rossa”), tra le quali che non possano essere differite le attività produttive e zootecniche di raccolta del latte e raccolta delle uova; fornitura di alimenti per animali; fornitura di prodotti di origine animale, materiale germinale, farmaci; raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale; ricevimento e lavorazione delle carcasse derivanti da macellazioni speciali d’urgenza; gestione dello smaltimento dei reflui zootecnici; gestione degli impianti di lavorazione/confezionamento sia di alimenti freschi sia laddove non sussistano condizioni adeguate allo stoccaggio; accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero. Inoltre il provvedimento dispone che non possano essere differiti lo spostamento di animali da vita e da macello finalizzato a evitare il sovraffollamento delle strutture; la movimentazione di pulcini dagli incubatoi; la macellazioni di animali, comprese quelle speciali d’urgenza. Per le varie attività dovranno essere previste specifiche procedure validate dalla Asl per la movimentazione e la tracciabilità del personale addetto al carico e scarico, degli automezzi e dei percorsi effettuati. I veterinari del servizio sanitario, i veterinari liberi professionisti ed i trasportatori addetti alle operazioni sopra descritte dovranno essere autorizzati alla movimentazione da e verso i territori in restrizione e tracciare la loro attività.