Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito

04/03/2020

L’Art. 1, comma 629 della Legge di Bilancio 2020 stabilisce una rimodulazione degli oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR disponendo, con l’aggiunta dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater, che per i contribuenti con un reddito complessivo non eccedente i 120mila euro, la detrazione spetta per intero, mentre per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la detrazione spetta in misura pari al rapporto tra 240.000 euro (meno il reddito complessivo) e 120.000 euro. Ne consegue che oltre i 240.000 euro di reddito, la detrazione si azzera completamente.
Con tali modifiche è prevista dunque la rimodulazione della detrazione per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Le detrazioni, comunque, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per le seguenti spese:
- interessi passivi per prestiti mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi per mutui ipotecari e per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale;
- spese sanitarie.