Attivitą agricole, che cosa cambia con il DCPM 10 aprile 2020

14/04/2020

Per quanto di interesse agricolo, e in relazione a quanto richiesto da Confagricoltura sono state inserite le attività di Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali; di Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura; di Cura e manutenzione del paesaggio esclusa la realizzazione.

Non sono state inserite invece le seguenti attività: Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.

È perciò sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari; inoltre viene specificato che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Come specificato nelle Faq della Presidenza del Consiglio:

• per gli imprenditori agricoli non sono previste limitazioni all'attività lavorativa per cui si deve ritenere che sono ricomprese tutte le attività connesse (fermo restando che per la produzione di energia, inserita nell'allegato 1, e l'agriturismo, non inserita, sono previsti codici Ateco specifici);

• il Florovivaismo è incluso tra le attività produttive sempre consentite così come per i suoi prodotti è sempre permessa la vendita inclusi anche semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti. Tale vendita, come chiarito dalle FAQ e da diversi comunicati stampa ufficiali del Governo e del Mipaaf, si deve intendere consentita anche al dettaglio, anche se, contrariamente alle attese, nel Dpcm approvato non si trovi una indicazione specifica nell’allegato delle attività di commercio al dettaglio consentite. In ogni caso, in base alle interpretazioni citate, fornite a più riprese e in diverse sedi dalle istituzioni competenti, si può conseguentemente considerare possibile l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, che in ogni caso dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Rimane sempre possibile, anche considerando le disposizioni limitative – sempre possibili - previste da alcune Regioni, la vendita al dettaglio di fiori e piante a distanza e cioè con tramite internet, telefono etc. e prevedendo la consegna a domicilio.

In allegato il file della Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile che pubblica il provvedimento e una tabella di raffronto tra le attività precedentemente ammesse e quelle inserite con il DCPM del 10 aprile.