Anche per le imprese agricole gli interventi del Fondo di Garanzia per le PMI

15/04/2020

L’articolo 13 del Decreto Legge 23/2020 (Decreto Liquidità) - Fondo di Garanzia per le PMI - sostituisce l’articolo l’art. 49 del D.L. “Cura Italia” 18/2020. Le disposizioni si applicano anche alle garanzie ISMEA in favore delle imprese agricole e della pesca (ex art. 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102). ISMEA potrà disporre di una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per dare copertura al 100%, e senza alcuna procedura di valutazione, a finanziamenti di durata massima di 6 anni per un importo massimo di 25.000 euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario. Il rimborso del capitale non decorrerà prima di 18 mesi dall’erogazione del prestito. Per le imprese con ricavi fino a 3,2 milioni di euro, la garanzia concessa al 90% può essere cumulata con un’altra garanzia di un terzo soggetto, per ottenere prestiti con una garanzia del 100% su finanziamenti di importo massimo di 800.000 euro (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del beneficiario). Il rimborso è previsto in 6 anni. Possono inoltre essere concesse garanzie a titolo gratuito fino a un importo massimo di 5 milioni di euro a imprese con numero di dipendenti inferiore a 499. La garanzia è pari al 90% dell’importo.