Il «Cura Italia» è legge: acconto contributi Pac al 70%; estesa al settore agricolo la possibilità di accesso diretto al Fondo di garanzia per le PMI

27/04/2020

Venerdì pomeriggio la Camera ha convertito in legge il decreto 18/2020 “Cura Italia”, senza modifiche rispetto al testo approvato in Senato. Il decreto ha recuperato una serie di “emendamenti agricoli” approvati in Commissione, con nuove misure di sostegno all’agricoltura.
In particolare per il settore agricolo si prevede:
·      la possibilità da parte delle regioni di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga (art. 22);
·      un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali (art. 28);
·      un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30);
·       la proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola (art.32).
Vengono inoltre stabiliti:
·      l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (art. 72);
·      l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (art. 78, co.1, 1-bis e 1-ter);
·      la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC. Vengono, poi, apportata due ulteriori modifiche al codice antimafia: la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro; la seconda stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (art. 78, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, comma 2- undecies e 3-quinquies);
·      l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui dalle imprese agricole, nonchè per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 78, co.2);
·      la configurazione come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e l'introduzione delle relative sanzioni (art. 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater);
·      l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (art. 78, comma 2-quinquies);
·      l'incremento di di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (art. 78, co.3);
·      la previsione, ai fini dell'adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. E' reso poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (art. 78, commi 2-sexies e 2-decies);
·      la possibilità di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (art. 78, commi 2-duodecies e 2-quaterdecies);
·      la sospensione per le imprese del settore florovivaistico fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione tra il 1 aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA (art. 78, comma 2-quinquiesdecies);
·      l'incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (art. 78, comma 3)
·      l'incremento dell'indennità a favore del personale dell'ICQRF - Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (art. 78, comma 3-bis);
·      l'autorizzazione alle Regioni e Province autonome all'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (art. 78, comma 3-ter);
·      la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte degli organismi di certificazione dei prodotti biologici e a denominazione protetta i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (art. 78, comma 3-quater);
la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (art. 78, commi 3-sexies e septies);
·      la fissazione del 30 settembre 2020 come termine per la pubblicazione del bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (art. 78, comma 3-octies);
·      la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (art. 78, comma 3-novies);
·      la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al DPCM del 1 marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (art. 78, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies);
·      la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (art. 78, comma 4-sexies)
·      la possibilità di inviare in via telematica la copia per immagine della delega agli intermediari abilitati ai fini della presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (art. 78, comma 4-septies);
·      l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (art. 78, comma 4-octies)
·      l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 78, comma 4-novies);
·      l'estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela - dal quarto al sesto grado - entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato (art. 105).