Bonus di 100 euro per chi ha lavorato con presenza in azienda nel mese di marzo

07/04/2020

La circolare n. 8/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha risposto a diversi quesiti in merito alle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, tra l’altro, ha fornito chiarimenti in merito all’erogazione di un premio di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti - con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro - che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, hanno continuato a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (art. 63 del decreto-legge n. 18/2020) Al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti per la determinazione dell’importo del bonus spettante occorre verificare il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili secondo le previsioni contrattuali. Non rientrano nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus: le giornate di ferie e, di malattia, nonché le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di retribuzione; le giornate svolte in smart working (lavoro agile), ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l’attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l’ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici. L’incentivo può essere erogato a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.


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