Lavoratori extracomunitari non stagionali, permessi di soggiorno prorogati al 31 agosto

07/05/2020

Il comma 2-quater dell’art. 103 del decreto-legge n. 18/2020 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 27/2020) ha esteso la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020. La proroga riguarda i permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, autonomo, familiare, di studio (comma 2-quinquies). La norma non indica espressamente se la proroga riguardi i permessi di soggiorno già scaduti e/o quelli in scadenza, generando una grave incertezza interpretativa che necessita di chiarimenti da parte dei Ministeri competenti. Al proposito si ricorda che, nella versione originaria del decreto legge n.18/2020, la proroga dei permessi di soggiorno – pur non essendo disciplinata espressamente – era riconducibile alla previsione di cui all’art. 103, c.2, del decreto-legge n. 18/2020: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Sono altresì prorogati fino al 31 agosto 2020: i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale; la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, anche pluriennali; la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare.