Bonus vacanze

03/07/2020

Il decreto legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), con l’art. 176, ha istituito una nuova agevolazione, limitatamente all’anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast.
Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Il bonus può essere fruito fino al al 31 dicembre 2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone, ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una sola impresa turistica e documentate con fattura/documento commerciale/scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.
Il bonus è riconosciuto nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento della prestazione resa dal fornitore, e per il restante 20%, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi (relativa all’anno di imposta 2020), del soggetto intestatario della fattura o documento equipollente.
Nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.