Miscellanea attualità Bruxelles del 06/07/2020

08/07/2020

Accordo raggiunto tra Parlamento Europeo e Consiglio dei Ministri UE sulle regole transitorie della
PAC nel biennio 2021-2022

Lo scorso 30 giugno, i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri dell’UE hanno
trovato l’accordo sul regolamento che detta le disposizioni per continuare ad assicurare il sostegno
della PAC all’agricoltura europea nei prossimi due anni, al fine di assicurare una transizione graduale
alla nuova PAC “post 2020”.

Il testo legislativo, emendato sulla base dell’accordo interistituzionale, dovrà ora essere
definitivamente approvato in seconda lettura dal Parlamento e poi ratificato dal Consiglio.

Ciò non avverrà, prevedibilmente, prima della fine di quest’anno, poiché l’ammontare dei fondi PAC
per il 2021-2022 dipende dall’esito del negoziato tra i governi dei 27 Stati membri dell’UE sul
finanziamento del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027.

La proposta attualmente in discussione prevede per la PAC (pagamenti diretti, Sviluppo Rurale e
Misure di mercato) uno stanziamento di spesa di 348 miliardi di euro per i prossimi sette anni, ivi
compreso un contributo di 15 miliardi proveniente dal fondo NGEU (Next Generation Europe) e
destinato specificamente a rafforzare il sostegno del Fondo di Sviluppo Rurale.
Di seguito una sintesi dei principali elementi del regolamento transitorio della PAC.

Durata della transizione

Il periodo di transizione sarà di due anni, fino al 31 dicembre 2022 (la proposta della Commissione
UE era di un solo anno). L’estensione a due anni non è più condizionata alla tempistica di
approvazione della riforma e del QFP (come aveva proposto inizialmente il Parlamento UE)

La durata dei programmi (nazionali/regionali) di sviluppo rurale potrà essere prolungata fino al 31
dicembre 2022, dietro richiesta di modifica da parte dello Stato membro alla Commissione.

In ogni caso, per le due nuove annualità, i programmi dovranno mantenere il criterio di ripartizione
delle risorse che riserva almeno il 30% dei contributi FEASR alle misure agro-climatico-ambientali.

Non è più prevista la facoltà della Commissione di respingere – se ritenuta ingiustificata - la richiesta
di proroga presentata da uno Stato membro.

Pagamenti diretti - titoli di pagamento

I titoli di pagamento assegnati agli agricoltori prima del 1° gennaio 2020 continueranno ad essere
validi e legittimi dal 1° gennaio 2021 e fino al 31/12/2022.

Nel corso del biennio di transizione il loro valore resterà quello riferito all’anno solare 2020 (fatte
salve le riduzioni annuali conseguenti all’applicazione della disciplina finanziaria).

Ogni Stato membro potrà decidere in piena autonomia se continuare o meno il processo di
“convergenza interna” dei titoli tra il 2021 e il 2022.

Pagamenti diretti – sostegno accoppiato facoltativo

Nel biennio di transizione sarà ancora consentita l’erogazione dei pagamenti accoppiati facoltativi.
Un nuovo quadro applicativo sarà predisposto dalla Commissione e ogni Stato membro dovrà
comunicare i settori interessati e le modalità di assegnazione, prendendo in considerazione le unità
produttive (ettari o capi) oggetto di pagamenti accoppiati in un precedente periodo di riferimento.

Modifiche al regolamento UE 1305/2013 – Sviluppo Rurale

La durata dei nuovi impegni che verranno assunti dal 2021 in relazione alle misure agro-climaticoambientali, alla misura di conversione all'agricoltura biologica e ai pagamenti per il benessere
animale, potrà essere fissata dagli Stati membri oltre il limite di tre anni.

Per quanto riguarda la gestione del rischio, gli stati membri potranno abbassare fino al 20% la
percentuale minima di perdita della produzione (attualmente il 30%) a partire dalla quale è concesso
un indennizzo da parte di un fondo di mutualizzazione.

Tale deroga sarà applicabile alle perdite di reddito che possono essere coperte dallo strumento di
stabilizzazione del reddito (se attivato da parte di un fondo di mutualizzazione).
Da notare che la stessa deroga non è prevista per l’assicurazione agevolata.

Modifiche al regolamento UE 1308/2013 – OCM unica

• Nel settore dell’olio d'oliva, saranno finanziabili nuovi programmi di attività per il periodo dal 1°
aprile 2021 al 31 dicembre 2022.

• Nel settore ortofrutticolo, i programmi operativi in corso, che non abbiano ancora raggiunto la
durata massima di 5 anni, potranno essere estesi al massimo fino al 31 dicembre 2022. I nuovi
programmi operativi, approvati dopo l’entrata in vigore del regolamento transitorio (1/1/2021)
potranno avere una durata massima di tre anni.

• Nel settore dell'apicoltura, i programmi nazionali per il settore dell'apicoltura, formulati per un
periodo che va dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2022, saranno prolungati fino al 31 dicembre 2022.

• Per quanto riguarda i diritti di nuovo impianto di vigneti:

- Le autorizzazioni in scadenza entro il 31/12/2020 continueranno ad essere valide fino al
31/12/2021. Nessuna sanzione sarà applicata ai produttori che entro il 31/12/2020
comunicheranno all’autorità dello Stato membro di non voler più utilizzare le autorizzazioni
in loro possesso e di non volersi avvalere della proroga di un anno.

- La presentazione delle richieste di conversione dei diritti in autorizzazioni, che attualmente
scade il 31 dicembre 2020, potrà essere prorogata dagli Stati membri al 31 dicembre 2022.

In tal caso, il termine di validità delle autorizzazioni slitterebbe al 31 dicembre 2025.

• Per regolamentare l'approvvigionamento del mercato comune degli oli d'oliva, gli Stati membri
produttori potranno adottare, entro certi limiti, specifiche norme di commercializzazione.