Misure agro climatico ambientali – la «nuova» 2078 L’avvicendamento colturale per la prossima campagna 2020/2021

12/08/2020

Avviandoci alla conclusione della campagna 2019/2020, che ha visto la proroga – ammessa dalla Unione Europea – degli impegni 10.1.1 (l’operazione del PSR 2014/2020 che convenzionalmente chiamiamo “2078”) per un sesto anno, occorre essere pronti a un eventuale ulteriore impegno per la prossima campagna 2020/2021 che incomincerà con le semine di loietto, colza, ecc. nella tarda estate 2020.

Non sappiamo quali saranno le decisioni in merito della UE e della nostra Regione: le aziende che sarebbero interessate a continuare questi impegni dovranno sicuramente rispettare tutte le norme tecniche di produzione integrata, i “disciplinari”; tra queste, anche gli impegni facoltativi qualora adottati negli anni scorsi e mantenuti nel 2020 (ad esempio l’inerbimento dei vigneti). Sicuramente occorre incominciare dalla rotazione delle colture.

Abbiamo esaminato e descritto queste regole in passato; conviene ricordare quelle principali. Innanzi tutto occorre non confondere la norma dell’avvicendamento (che è la rotazione delle colture in anni diversi sullo stesso terreno) previsto dall’operazione 10.1.1 del PSR con la diversificazione prevista dalla PAC (che è la coltivazione di un‘azienda nello stesso anno di colture diverse nel rispetto di particolari criteri). Anche per questo motivo siete tutti invitati a confrontarvi con i nostri tecnici che potranno fornire tutti i chiarimenti necessari alla corretta applicazione di queste norme.

Dicevamo, la rotazione: naturalmente stiamo parlando delle colture a seminativo (cereali, oleaginose, orticole, foraggere).

Innanzi tutto si ricorda la regola generale: ogni particella catastale dell’azienda nei 5 anni d’impegno deve ospitare almeno 3 colture diverse, con al massimo un ristoppio per ciascuna coltura. Trattandosi di un impegno da rispettare nel 2021, i 5 anni sono il 2017-2018-2019-2020-2021.

Come già segnalato negli articoli precedenti, la Regione ha previsto deroghe esclusivamente per le seguenti situazioni di cui ai casi A-B-C-D-E:

A - aree individuate come collinari e montane

B - orticole a indirizzo intensivo (con elevate esigenze in termini di input idrici, chimici ed energetici), così come individuate nelle Norme Tecniche di coltura

C - le aree a seminativi, inferiori a 5 ettari, presenti in aziende viticole o frutticole dove la superficie a seminativi non supera il doppio di quella viticola o frutticola

D - aree con forti limitazioni dovute alla natura del suolo e a vincoli imposti da Enti territoriali (Consorzi irrigui, ecc.): cosiddette “valbe”

E - in presenza di colture erbacee foraggere o di terreni a riposo, di durata pluriennale

In questi casi è consentita, nei 5 anni d’impegno, la successione di due sole colture con al massimo un ristoppio per coltura. E’ anche possibile di avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa (attenzione: il loietto appartiene alla stessa famiglia botanica dei cereali autunno vernini – grano orzo, ecc.). Anche il terreno a riposo può essere inserito tra i due ristoppi.

In mancanza delle norme tecniche valide per il 2021, si ritiene di dover ricordare i casi specifici di maggiore importanza che sono gli stessi da parecchi anni e che si ritiene non cambino:

  1. i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) sono considerati colture analoghe ai fini della successione colturale;
  2. la colza non può essere ristoppiata e non deve seguire la barbabietola da zucchero;
  3. non è consentito il ristoppio del coriandolo;
  4. non è consentito il ristoppio del girasole;
  5. le colture erbacee foraggere di durata pluriennale (ad esempio i prati polifiti avvicendati) devono essere seguite da una coltura diversa (divieto di ristoppio della stessa specie foraggera pluriennale prevalente); quindi per l’erba medica non è ammesso il ristoppio. Rispettare almeno un anno di pausa o di altra coltura;
  6. colture appartenenti allo stesso genere, indipendentemente dalla diversa destinazione d'uso (per es. sorgo/mais/cereali a paglia destinati alla produzione di foraggio o di biomassa o di granella...), sono considerate colture analoghe ai fini della successione colturale;
  7. per quanto riguarda il riso è ammessa la monosuccessione per un massimo di 5 anni, al termine dei quali è necessario seminare una coltura diversa. Le colture in rotazione al riso sono tutte ammissibili; di queste è ammesso un solo ristoppio. Nelle situazioni in cui la riuscita di una coltura diversa dal riso sia difficile, è consentito proseguire con la monosuccessione se, per almeno 2 anni su 5, su tutta la superficie a riso, viene adottato almeno uno dei seguenti interventi alternativi di mantenimento della fertilità del terreno:
    1. realizzazione di un sovescio (da eseguirsi secondo le prescrizioni previste dall’impegno aggiuntivo “Erbai autunno-vernini da sovescio”)
    2. esecuzione della sommersione invernale della risaia(da eseguirsi secondo le prescrizioni previste dall’impegno aggiuntivo “Sommersione invernale delle risaie”);
  8. le colture da sovescio, che non possono essere oggetto di raccolta e la cui produzione va quindi totalmente interrata, sono esclude dalla successione colturale; le concimazioni eventualmente somministrate alla coltura da sovescio sono da includersi nel conteggio degli apporti alla coltura seguente; la fertilizzazione non è ammessa nel caso di adesione agli impegni facoltativi “erbai autunno vernini da sovescio” e per il mantenimento della monosuccessione a riso;
  9. gli erbai (ad esempio il loietto) sono considerati agli effetti dell’avvicendamento colture di durata annuale;

10.  le colture erbacee poliennali tecnicamente non avvicendabili non sono soggette ai vincoli rotazionali;

11.  le colture erbacee poliennali avvicendate (comprese le orticole) e i terreni a riposo vengono considerati ai fini del conteggio come una singola coltura;

12.  per le colture orticole a ciclo breve è ammissibile la ripetizione di più cicli nello stesso anno sullo stesso terreno; ciascun anno con cicli ripetuti viene considerato come un singolo anno di coltura; nell’ambito della stessa annata agraria, la successione fra colture orticole a ciclo breve appartenenti a famiglie botaniche diverse o un intervallo di almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della stessa ortiva, sono considerati sufficienti al rispetto dei vincoli di avvicendamento;

13.  Per le colture orticole devono essere rispettate ulteriori limitazioni:

  1. l’aglio ritorna sullo stesso appezzamento dopo che ad esso sono succedute almeno due colture annuali. E’ possibile effettuare 2 cicli successivi (ristoppio) e quindi rispettare un intervallo senza aglio di almeno 4 anni.
  2. la cipolla ritorna sullo stesso appezzamento dopo 2 anni di altre colture.
  3. la patata ritorna sullo stesso appezzamento dopo 2 anni di altre colture; non può essere preceduta da altra solanacea.
  4. per il pomodoro da industria non è consentito il ristoppio o, in alternativa, dopo due cicli di pomodoro si deve rispettare un intervallo minimo di 3 anni senza pomodoro. Nell’avvicendamento, il pomodoro non deve seguire altre colture solanacee al fine di prevenire problemi fitopatologici
  5. la zucca ritorna sullo stesso appezzamento dopo 2 anni di altre colture che non devono appartenere alla famiglia delle cucurbitacee;
  6. zucchino: non è consentito il ristoppio; può tornare sullo stesso appezzamento dopo almeno 1 anno di coltura di specie non appartenenti alle cucurbitacee; è vietato coltivarlo in successione a solanacee (pomodoro, melanzana, peperone) e a fagiolo.

14.  le colture protette prodotte all’interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni sulla medesima porzione di appezzamento) sono svincolate dall’obbligo della rotazione a condizione che, almeno ad anni alterni, vengano applicati sistemi non chimici di contenimento delle avversità (ad es. innesti erbacei, solarizzazione, impiego di piante biocide);

15.  per le colture orticole pluriennali è necessario un intervallo minimo di almeno due anni, ma negli impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un intervallo superiore;

16.  un’interruzione dell’adesione aziendale al sistema di qualità non consente comunque di derogare alla norma di avvicendamento.

Infine si ricorda che per le colture frutticole, per le quali non è possibile parlare di “avvicendamento”, è ammesso il reimpianto alle seguenti condizioni:

- lasciare a riposo il terreno per un congruo periodo, durante il quale praticare una coltura estensiva oppure il sovescio;

- asportare i residui radicali della coltura precedente;

- effettuare una concimazione con sostanza organica sulla base dei risultati delle analisi chimico-fisiche del terreno;

- sistemare le nuove piante in posizione diversa da quella occupata dalle precedenti.

Il reimpianto della vite sullo stesso terreno ove essa sia stata reimpiantata è ammesso se vengono eseguite almeno 2 delle seguenti pratiche:

- lasciare a riposo il terreno per almeno un anno tra espianto e successivo impianto

- apportare dell’ammendante organico sulla base dei risultati delle analisi chimico-fisiche del terreno

- realizzare un sovescio entro il primo anno del nuovo impianto

- asportare i residui radicali della coltura precedente

Nell’imminenza delle semine, a dimostrazione che non si utilizzano sementi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM), si invitano gli agricoltori aderenti alla 10.1.1 a richiedere la certificazione “OGM free” al fornitore della semente, e a conservare i cartellini delle sementi utilizzate per le prossime semine, che in caso di controllo possano attestare il rispetto dei vincoli connessi con la scelta varietale che prevede la semina di  sementi certificate non OGM.; per i cereali a paglia, le sementi devono essere certificate o provenienti da seme sano di produzione aziendale, prodotto a partire da semente base o certificata.

Si deve ricordare che  il mancato rispetto di questi obblighi può determinare riduzioni di premio via via più gravi all’aumentare delle superfici sulle quali queste regole non siano state rispettate; la penalità può variare dal 3% al 10% del premio, con l’esclusione dal premio delle superfici ove non sia stata rispettata la norma. In caso di reiterazione queste percentuali raddoppiano. Qualora si sia incorsi in un mancato rispetto delle regole su oltre il 30% della superficie per due volte, la sanzione sarebbe la perdita completa del premio dell’anno e la restituzione di tutti i premi già percepiti.

Nel caso in cui si sia già incorsi in sanzioni negli anni passati occorre rispettare con ancora maggiore attenzione la rotazione degli anni 2017-2018-2019-2020-2021.

Ricordo l’invito a contattare i colleghi della vostra zona per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il testo è disponibile anche nella sezione "Linee tecniche regionali" presente su questo sito.