Le spese per l’impianto fotovoltaico si meritano la detrazione Irpef

06/05/2013

Le spese di acquisto e di realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica sono detraibili dall’Irpef in quanto interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia”. La precisazione dell’Agenzia delle Entrate è arrivata con la risoluzione n. 22/E del 2 aprile dopo che il Ministero dello Sviluppo economico – interpellato dall’Agenzia delle Entrate per chiarire se il risparmio energetico possa essere inteso solo come riduzione dei consumi ovvero, altresì, quale risparmio elettrico derivante dal minor assorbimento di energia elettrica dalla rete esterna per effetto dell’utilizzo dell’impianto fotovoltaico – ha confermato tale conclusione e spiegato che, maggiore è la quota di energia rinnovabile, più basso è l’indice di prestazione energetica (energia primaria consumata per mq all’anno) e, dunque, migliore è la classe energetica dell’edificio. In base a tale principio, la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, in quanto entrambe le soluzioni determinano una riduzione dei consumi da fonte fossile. In merito alla documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici da fonte fotovoltaica, è sufficiente conservare la documentazione comprovante l’avvenuto acquisto e installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’installazione dell’impianto fotovoltaico. Quanto già precisato sull’attestazione del risparmio energetico non esime, comunque, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione in questione dal conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia. Circa la convivenza della detrazione in esame con il meccanismo dello scambio sul posto, il ministero in base alla normativa e considerando, altresì, che lo scambio sul posto è un meccanismo che realizza la riduzione dell’assorbimento dell’energia dalla rete, ritiene che lo stesso sia sommabile alla detrazione fiscale in questione e che conclusioni analoghe possano essere raggiunte anche con riferimento al ritiro dedicato. Resta inteso che, per beneficiare della detrazione in esame, volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in relazione a unità immobiliari residenziali, l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica deve soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione (usi domestici, illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.