Appalti di opere e servizi

10/05/2013

La riforma del lavoro c.d. “Fornero” introduce alcune modifiche anche in materia di responsabilità solidale negli appalti, prevedendo:
- la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti che possono liberare il committente dalla responsabilità solidale;
La riforma del lavoro prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro sia sempre responsabile e quindi può essere convenuto in giudizio unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori.
È bene precisare che il contratto di appalto è “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compito di eseguire un’opera o di un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro”.
Il committente è obbligato in solido:
a) con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori;
b) nel limite temporale di due anni dalla cessazione dell’appalto, con esclusione delle sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
“Il Ministero del Lavoro (Circ. n. 5/2011) chiarisce che il limite temporale di due anni si riferisce sia all’azione del lavoratore, creditore delle somme dovute a titolo di retribuzione, che degli Istituti, creditori delle somme dovute a titolo di contributi e premi assicurativi, fermo restando, in questo ultimo caso, l’ordinaria prescrizione quinquennale prevista per il recupero contributivo nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Inoltre, il Ministero precisa che con il termine “lavoratori” si intendono sia i lavoratori subordinati che gli altri soggetti impiegati nell’appalto con diverse tipologie contrattuali (collaboratori a progetto, associati in partecipazione) e che il regime di responsabilità opera a tutela di tutti i lavoratori impiegati in un determinato appalto e nell’eventuale subappalto e, pertanto, anche nei confronti dei lavoratori “in nero”, ovvero coloro che non risultano dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”;
c) alle retribuzioni, compreso il trattamento di fine rapporto (T.F.R.);
d) ai contributi previdenziali (I.N.P.S.);
e) ai premi assicurativi (I.N.A.I.L.);
dovuti in rapporto al periodo di esecuzione del contratto di appalto.
La responsabilità solidale riguarda le ritenute sul lavoro dipendente e l’I.V.A. dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;
Avvertenza.
Il committente non deve provvedere al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore se quest’ultimo non documenta che quanto dovuto all’Erario e all’I.V.A., all’Inps, all’Inail, al lavoratore è stato correttamente versato da lui stesso e dagli eventuali subappaltatori.
L’Agenzia della Entrate (Circ. 40/E del 8 ottobre 2012) chiarisce che l’attestazione degli avvenuti versamenti “può” consistere anche in una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n. 445/2000 – con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.
Nello specifico la dichiarazione sostitutiva, precisa la circolare, deve:
- indicare il periodo nel quale l’I.V.A. relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’I.V.A. per cassa oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’I.V.A. e delle ritenute non scomputate totalmente o parzialmente sono stati effettuati;
- contenere l’affermazione che l’I.V.A. e le ritenute versate incluso quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa;
- il committente che effettua il pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza attendere l’esibizione dei documenti attestanti la correttezza dei versamenti IRPEF e I.V.A. da parte dell’appaltatore stesso e degli eventuali subappaltatori è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro.
L’obbligo di acquisire la documentazione di cui sopra si applica agli appalti e subappalti stipulati dopo il 12 agosto 2012 (entrata in vigore L. 134/2012) e per i pagamenti effettuati dopo l’11 ottobre 2012 (60 giorni dopo l’entrata in vigore della norma).

Mario Rendina