Modifiche al lavoro occasionale accessorio (voucher)

10/05/2013

L'INPS con circolare n. 49 del 29/03/2013 ha fornito indicazioni operative in materia di lavoro occasionale accessorio (voucher) a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma Fornero e dalla L. 134/2012 ed alla luce anche delle circolari del Ministero del lavoro n. 18/2012 e n. 4/2013.
Nel merito, per quanto riguarda il settore agricolo, la circolare INPS, ribadisce che:
· le imprese agricole con volume di affari superiore a 7.000 € annui, possono avvalersi di prestazioni occasionali accessorie rese da pensionati e da studenti con meno di 25 anni di età (non più da casalinghe) per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;
i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 € annui, possono invece avvalersi di prestazioni occasionali accessorie rese da qualunque soggetto (purché non iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli) per lo svolgimento di attività agricole anche di carattere non stagionale;
· i compensi del prestatore non possono superare complessivamente (e non più con riferimento a ciascun committente) i 5.000 € annui; è consigliabile, al fine di limitare il rischio sanzionatorio, che il committente si faccia rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità da parte del prestatore in ordine al mancato superamento, anche con altri committenti, del limite di 5.000 € nell’anno solare;
· l’ulteriore limite di 2.000 € nel corso dell’anno solare percepibili da ciascun prestatore qualora il committente sia un imprenditore commerciale o un professionista, non si applica alle imprese agricole;
· i voucher di 10 € in agricoltura possono anche non rispettare il criterio di equivalenza “un voucher = 1 ora di lavoro”, purché le ore di lavoro del prestatore occasionale siano retribuite con un numero di voucher che garantisca il rispetto della retribuzione oraria prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento.
· I voucher, numerati progressivamente e datati, non devono essere necessariamente spesi entro 30 giorni dal loro acquisto, ma anche in un periodo successivo.

Ma oltre a ribadire aspetti già noti, alla luce delle precedenti circolari ministeriali, l’INPS fornisce – con la circolare in commento – le seguenti precisazioni aggiuntive:
· per l’anno 2013 le imprese agricole possono avvalersi di prestazioni occasionali accessorie rese da soggetti che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite economico di 3.000 euro complessivi nell’anno solare;
· i limiti di reddito relativi al lavoro occasionale accessorio (5.000, 3.000 e 2.000 euro) debbono intendersi come importo netto, corrispondenti, quindi, ad un lordo rispettivamente di 6.666, 4.000 e 2.666 euro;
· nell’ambito di applicabilità del regime transitorio sono ricompresi non solo i voucher acquistati prima del 18.07.2012 (data di entrata in vigore del nuovo regime), ma anche quelli acquistati successivamente con riferimento a prestazioni di lavoro occasionale accessorio per le quali il committente ha provveduto ad effettuare la comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio prima della suddetta data (18/07/2012); in tal caso continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di lavoro occasionale accessorio con riguardo sia gli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione e sia ai limiti economici, senza vincoli di parametrazione oraria. Il regime transitorio non potrà comunque protrarsi oltre il 31 maggio 2013 (data entro la quale i voucher già acquistati al 18.07.2012 debbono essere utilizzati);
· con riferimento ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operative dell’INPS, la dichiarazione preventiva di inizio prestazione dovrà essere effettuata direttamente all’Istituto tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede), e non più con l’invio del fax all’INAIL (al riguardo l’INPS e INAIL le forniranno le opportune indicazioni operative).

Gli addetti al servizio paghe degli uffici zona di Confagricoltura, sono a disposizione degli associati, per eventuali ulteriori informazioni.

Mario Rendina