Assegni familiari per coltivatori diretti

13/06/2011

Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge e spettano:
• ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
• ai piccoli coltivatori diretti;
• ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.
E’ considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all’IRPEF.
Sono esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
• il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
• i figli o equiparati anche se non conviventi:
– di età inferiore a 18 anni;
– apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
– universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
– inabili al lavoro (senza limiti di età);
• i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
– di età inferiore a 18 anni;
– apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
– universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
– inabili al lavoro (senza limiti di età);
• gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
• i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell’assegno sono quelli assoggettabili all’Irpef al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Pertanto, se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi
nel 1° semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno immediatamente precedente.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri l’importo mensile degli assegni familiari è pari a euro 8,18 per ogni figlio ed equiparato, fratelli, sorelle e nipoti conviventi.
Per i pensionati l’importo degli assegni familiari è di euro 10,21 per ogni persona a carico.
Gli uffici del Patronato Enapa sono a disposizione per l’inoltro della domanda all’Inps.