Norme generali dell’Azione 214.1 del PSR

26/02/2011

All’inizio della quinta e ultima campagna del PSR 2007-2013 per quanto riguarda le misura agroambientali, vale la pena ricordare le seguenti principali norme generali che, se non rispettate, potrebbero comportare riduzioni anche notevoli del premio.
- le aziende che hanno aderito nel 2007 devono rispettare una rotazione basata su almeno ciascuna delle quali non può essere coltivata sullo stesso terreno per più di tre volte nei 5 anni e una sola in eventuale ristoppio.
Le aziende che hanno aderito negli anni 2009 e 2010 devono invece basare la rotazione su almeno ciascuna con un solo ristoppio
non sono ammesse riduzioni di superficie condotte superiori al 10% della superficie iniziale; la percentuale del 10% è riferita all’intero quinquennio, come somma delle eventuali riduzioni avvenute dal secondo anno in poi; le riduzioni superiori al 10% comportano la restituzione dei premi annuali percepiti sul totale delle superfici sulle quali viene cessata la conduzione.

Questo non vale per i trasferimenti tra aziende aderenti alle stesse azioni Agroambientali e nei casi di forza maggiore previsti dalle norme europee.
- nel quinto anno d’impegno non sono ammissibili aumenti di premio a causa dell’introduzione di nuove superfici condotte a meno che non riguardino terreni trasferiti tra aziende tutte aderenti alle stesse Azioni Agroambientali.
- la validità delle analisi è di cinque anni: superato questo periodo di validità devono essere rifatte.
- la regola in vigore per le Azioni 214.1 (agricoltura integrata – la meglio nota 2078) e 214.2 (Agricoltura Biologica) prevede che le attrezzature – se adoperate – vengano controllate due volte nel quinquennio: occorre provvedere al secondo turno di controlli entro l’estate 2011.
- devono essere in regola con le autorizzazioni nazionali (registrazioni del Ministero della Salute) e permessi dai disciplinari regionali.
Nel caso in cui prodotti acquistati negli anni precedenti e in giacenza aziendale subiscano la revoca o la decadenza della registrazione nazionale o vengano esclusi dai disciplinari regionali, non potranno essere utilizzati per la difesa o il diserbo.
Naturalmente oltre a questi principi di carattere generale devono essere rispettate anche le norme tecniche specifiche per ogni coltura riguardanti:
• le dosi di azoto (N), fosforo (P2O5) e potassio (K2O) per quanto riguarda la fertilizzazione;
• le dosi dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda il diserbo e la difesa;
• le norme generali sull’avvicendamento delle colture, dal 2010 valide anche per le aziende biologiche.
L’insieme delle norme colturali (avvicendamento, fertilizzazione, difesa e diserbo) sono contenute nei disciplinari regionali che potete
consultare sul nostro sito internet.