Chiarimenti INPS sulla posizione contributiva unica

11/03/2011

Con la circolare n. 172 del 31 dicembre 2010, dell’INPS ha rivisto la procedura di costituzione e gestione della posizione contributiva aziendale dei datori di lavoro operanti su più unità produttive, modificando e semplificando le regole previgenti.
Le novità apportate dall’Istituto previdenziale con la citata circolare rientrano nell’azione di semplificazione degli adempimenti in materia di lavoro, che ha avuto inizio con introduzione del Libro Unico del Lavoro (LUL), a seguito del quale sempre più datori di lavoro – pur in presenza di più unità operative – tendono a gestire unitariamente gli adempimenti di paghe e contributi, ivi compresi la predisposizione dei flussi informativi e l’effettuazione dei versamenti nei confronti degli enti previdenziali.
La nuova procedura elaborata dall’Istituto in materia di posizione contributiva si fonda, infatti, su due principi:
1 – la posizione contributiva, costituita in occasione dell’inizio di un’attività con dipendenti deve essere “unica”, anche qualora il datore di lavoro operi su più unità operative (intese come “luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attività di uno o più dipendenti”). Su tale posizione unica viene concentrata la gestione di tutti gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, compresi quelli relativi alla futura costituzione di nuove unità operative;
2 – l’apertura della posizione contributiva unica avviene esclusivamente con modalità telematica, attraverso al registro delle imprese, ovvero, nel solo caso di assunzione di lavoratori dipendenti successiva all’avvio dell’attività dell’impresa, attraverso la ordinaria procedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi on-line dell’Istituto. Attraverso l’applicazione del principio della unicità della posizione contributiva – valido per i datori di lavoro di tutti i settori produttivi, agricoltura compresa – viene, dunque, superato il precedente criterio della competenza territoriale che comportava, per le aziende con unità produttive/fondi siti in più province, l’accensione di una pluralità di posizioni contributive.
Con la circolare in commento si realizza, dunque, un’importante semplificazione per le aziende agricole operanti su più fondi e/o sedi ubicati in province e/o comuni diversi, che non sono più tenute ad aprire distinte posizioni aziendali INPS, poiché unica è la posizione contributiva, dell’azienda indipendentemente dal numero e dall’ubicazione dei fondi.
Ciò comporta, sul piano pratico, per i datori di lavoro agricolo che occupano operai su una pluralità di fondi siti in più province, l’effettuazione di una semplice variazione della DA (Unica) già presentata in sede di inizio attività, in caso di ulteriori fondi, aggiuntivi rispetto a quelli già denunciati, anche se ubicati in province e/o comuni diversi.
Fanno eccezione alla regola della unicità della posizione contributiva alcune particolari fattispecie:
– il datore di lavoro che, in relazione a particolari condizioni soggettive (codice “tipo ditta”), è tenuto al versamento della contribuzione INPS in misure differenziate (ad es. azienda agricola condotta da coltivatore diretto che, oltre ad assumere manodopera per la coltivazione del fondo rispetto al quale è stato riconosciuto tale, conduce altro fondo in economia).
In questi casi, il datore di lavoro è tenuto a presentare all’INPS una DA per ogni “tipo ditta” e non può chiedere l’autorizzazione all’accentramento degli adempimenti contributivi;
– il datore di lavoro operante su più fondi, ancorché ubicati in comuni e/o province diversi, ognuno dei quali caratterizzato da autonomia gestionale e operativa. Anche in questo caso, l’azienda è tenuta a presentare una DA per ogni fondo o gruppo di fondi autonomamente organizzati e diretti; in tale ipotesi è in ogni caso possibile chiedere all’INPS l’autorizzazione all’accentramento contributivo.
Con riferimento alle posizioni contributive già esistenti, precisa che i datori di lavoro con una pluralità di posizioni contributive, aventi caratteristiche omogenee tra loro, hanno la facoltà di chiedere l’autorizzazione all’accentramento contributivo; l’accoglimento della richiesta di accentramento e la conseguente chiusura delle posizioni oggetto della richiesta è subordinata alla verifica da parte dell’Istituto dell’esistenza di eventuali proprie situazioni creditizie con riferimento alla posizione contributiva da accentrare.