Reddito del datore di lavoro derivante da attività agricole

10/03/2011

Come si ricorderà, in occasione della regolarizzazione di colf e badanti prevista dall’art. 1-ter della legge n. 102/2009, i soggetti titolari di reddito agrario vennero, di fatto, esclusi dalla possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro domestico, a causa di un’interpretazione eccessivamente restrittiva, da parte delle Amministrazioni competenti, del requisito della capacità economica del datore di lavoro.
Infatti, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U. imposte sui redditi), l’imposizione dei redditi, per gli imprenditori agricoli,
avviene sulla base del reddito agrario, il quale non è calcolato su base analitica (facendo un confronto puntuale tra ricavi e costi), ma su base catastale, applicando tariffe d’estimo stabilite per ogni qualità e classe. Il reddito agrario, in sostanza, non è direttamente
collegato alla misura effettiva del reddito prodotto dal fondo, ma è determinato forfettariamente, in misure che difficilmente raggiungono
i limiti richiesti dal citato art. 1 – ter della legge n. 102/2009, ancorché si tratti di aziende agricole con volumi di affari superiori a detti limiti.
Torniamo oggi sull’argomento per comunicare che con nota del 15 febbraio u.s., la Direzione generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro, ha finalmente accolto le indicazioni di Confagricoltura circa una più corretta determinazione del reddito derivante
dall’attività agricola ai fini sopra ricordati.
Infatti il Ministero del Lavoro, acquisito il parere dell’Agenzia delle Entrate, riconosce la possibilità di ricondurre la capacità economica richiesta dalla citata legge n. 102/2009 non esclusivamente al reddito agrario, ma anche ad altri indici di ricchezza di tipo analitico risultanti da idonea certificazione, quali la dichiarazione IVA e IRAP e i contributi comunitari riconosciuti dagli organismi pagatori. Le importanti precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro valgono ai fini della richiesta di nulla osta al lavoro per colf e badanti e anche sulle quote di ingresso degli ordinari decreti – flussi presentata da soggetti (datori di lavoro) titolari di reddito agrario.