Contratto di apprendistato: periodo transitorio

06/06/2012

Come noto il d.lgs. n. 167/2011 (Testo Unico dell’Apprendistato) ha rivisto la disciplina generale del contratto di apprendistato, rimettendo ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro la disciplina di alcuni importanti aspetti di tale tipologia contrattuale (durata e modalità di erogazione della formazione, durata del contratto, ecc.).
Il nuovo T.U. aveva altresì stabilito un periodo transitorio (dal 25 ottobre 2011 al 25 aprile 2012) nel quale – in attesa dei nuovi accordi sindacali – continuavano
a trovare applicazione le previgenti discipline contrattuali.
Al riguardo si rende noto che, nonostante l’impegno profuso da Confagricoltura per addivenire nei termini (25 aprile 2012) alla stipula di un nuovo Accordo di settore sulla disciplina del contratto di apprendistato, ad oggi non è stato possibile concludere le trattative in corso a seguito della posizione assunta dai sindacati dei lavoratori che – quale forma di protesta contro le disposizioni in materia di voucher contenute nel disegno di legge Fornero – hanno comunicato alle organizzazioni datoriali agricole, con nota
del 19 aprile 2012, la sospensione di “tutti i momenti di confronto sindacale a livello nazionale sui temi della bilateralità, a cominciare da quelli relativi all’apprendistato”. La situazione di stallo venutasi a creare a seguito di tale presa di posizione da parte dei sindacati dei lavoratori è in via di superamento a livello politico, anche al fine di arrivare al più presto ad un accordo in materia di apprendistato e di definire altre importanti questioni ancora in itinere in materia di bilateralità.
Nelle more è consigliabile, dal punto di vista operativo, soprassedere temporaneamente dalla stipula di contratti di apprendistato (per tutte le categorie di lavoratori
agricoli), con l’auspicio di addivenire al più presto ad un accordo di settore sull’apprendistato.