HANDICAP: congedi, permessi, assistenza disabili gravi

01/06/2012

HANDICAP: congedi, permessi, assistenza disabili gravi

Con il Decreto Legislativo 119/2011 sono state introdotte una serie di modifiche in materia di congedo parentale e straordinario nonchè in merito alla fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili gravi. Sull’argomento l’INPS ha fornito le necessarie istruzioni operative che qui di seguito si illustrano.

PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale nel caso di minore con handicap in situazione di gravità accertata viene prolungato fino al compimento dell’ottavo anno del bambino (prima era terzo anno)  per un periodo massimo che resta sempre pari a tre anni, fruibili in maniera continuativa o frazionata. Il prolungamento del congedo parentale non può essere fruito se il minore è stabilmente ricoverato, salvo il caso in cui la presenza del genitore non sia richiesta dai medici.

CONGEDO STRAORDINARIO PER ASSISTERE SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE
Il congedo straordinario riconosce al lavoratore di poter usufruire di una aspettativa fino a due anni e percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione per assistere una persona portatrice di handicap.
a) Soggetti aventi diritto: viene introdotto un nuovo ordine di priorità per il diritto alla fruizione del congedo straordinario tra i soggetti conviventi con il disabile (coniuge – padre o madre – figlio – fratelli o sorelle) e stabilisce che il subentro tra i soggetti aventi diritto si determina quando il precedente sia mancante, sia deceduto o abbia una patologia invalidante.
b) Referente unico: per l’assistenza alla stessa persona disabile, il referente deve essere unico, vale a dire non possono esserci più soggetti lavoratori a godere dei permessi per assistere lo stesso disabile. Il congedo straordinario in esame, così come i permessi (3 gg. al mese) non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore.
Unica eccezione ammessa è per i genitori, anche adottivi, che assistono lo stesso figlio disabile grave. In questo caso però la fruizione dei due tipi di benefici non deve mai coincidere: “nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario”.
c) Durata del congedo straordinario: il congedo fruito non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.
d) Misura della prestazione: durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità pari all’ultima retribuzione, con riferimento esclusivamente alle voci  fisse e continuative del trattamento. Com’è noto, il periodo di congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa. Durante la fruizione del congedo retribuito il lavoratore non matura il diritto alle ferie, tredicesima mensilità ed al T.F.R.

PERMESSI PER ASSISTENZA A PIÙ PERSONE DISABILI GRAVI
La possibilità di fruire di 3 gg. di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è stata ampliata riconoscendo al lavoratore la possibilità di cumulare i permessi qualora debba assistere più di un disabile in situazione di gravità.
Il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ
a) Requisito dell’assenza di ricovero a tempo pieno
Molto opportunamente l’Istituto chiarisce i casi in cui il ricovero del disabile sia da intendersi a tempo pieno e quindi tale
da non dare diritto alla possibilità dei permessi o del prolungamento del congedo, salvo i casi in cui sia comunque richiesta
una presenza da parte dei Sanitari. Si considera ricovero a tempo pieno quello per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa. Non si considera ricovero a tempo pieno quando si realizza uno dei seguenti casi:
- Interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate
- Ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a
breve termine
- Ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.
b) Requisito INPS della convivenza ovvero della residenza
Per accertare, là dove richiesto, il requisito della convivenza o della residenza del soggetto che intende fruire delle particolari agevolazioni per assistere un soggetto disabile grave, si procederà d’ufficio.
E’ chiaro che sarà cura del soggetto interessato indicare gli elementi tali da permettere la valutazione del requisito della convivenza o residenza, anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 455/2000.
L’INPS ribadisce, altresì, che il diritto a fruire dei tre giorni di permessi mensili può essere revocato qualora l’INPS o il datore di lavoro accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni di legge e che l’INPS, anche annualmente, provvederà ad effettuare la verifica a campione.
Da ultimo si ricorda che il richiedente ha sempre l’impegno di comunicare entro 30 gg. eventuali cambiamenti o variazioni relativi alla fruizione dei benefici.