PEC, ad ogni azienda la propria

04/06/2014

Con la circolare del 9 maggio 2014 n. 77684 il Ministero dello Sviluppo economico, nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti della CCIAA di Taranto, ha precisato che non può essere utilizzato il medesimo indirizzo PEC da più imprese.
Infatti l’indirizzo PEC iscritto nel registro delle imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e lo stesso, confluendo nell’INI- PEC, diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l’Autorità Giudiziaria e l’Amministrazione Finanziaria. Ne consegue che per ogni impresa (sia individuale che societaria) deve essere iscritto nel Registro delle Imprese, un indirizzo di Pec alla stessa esclusivamente riconducibile.
Pertanto, evidenzia il Ministero “nel caso in cui, si rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra (o di più altre) – ovvero, comunque, l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia della stessa – dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 c.c., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo PEC ”.
Resta inteso che alle imprese nei cui confronti sia stato eventualmente adottato un provvedimento di cancellazione d’ufficio dell’indirizzo PEC, si applicherà la specifica sanzione prevista dall’art. 16, c. 6-bis, della Legge n. 2/2009, (nel caso delle società) e dall’art. 5, c. 2, secondo periodo, della L. n. 221 del 17 dicembre 2012 (nel caso delle imprese individuali), secondo le modalità ed i tempi indicati nel parere espresso del Ministero in data 29/08/2013 prot. n. 141955.
Con questo orientamento, come già in precedenza evidenziato dal Ministero, ed alla luce del mutato quadro legislativo, debbono ritenersi superate le precedenti interpretazioni operative fornite in passato sull’argomento – secondo cui era possibile, per l’impresa societaria, indicare l’indirizzo di PEC di un terzo ai fini dell’adempimento pubblicitario in parola.
Al riguardo, come specificato nell’allegata nota, il Ministero si è riservato di dettare istruzioni operative per consentire la graduale transizione delle imprese ad un indirizzo PEC rispondente ai principi illustrati.
Resta inalterata la possibilità per le imprese di delegare a soggetti terzi o professionisti la gestione delle proprie caselle di posta elettronica, ovvero, come avviene in taluni casi per le società, alla società del gruppo che cura per tutte alcuni servizi amministrativi comuni.