Indennizzo danno biologico: adeguamento

29/05/2014

La Legge di stabilità 2014 aveva disposto, in via straordinaria, l’aumento delle prestazioni economiche dovute a titolo di recupero del valore degli indennizzi erogati per danno biologico ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs, n. 38/2000.
Con successivo Decreto interministeriale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dell’aumento in parola.
Su tale argomento è, infine, intervenuto l’INAIL con la circolare n. 26 del 9 maggio 2014 al fine di illustrare le modalità operative con le quali saranno corrisposte le somme a titolo di recupero dell’indennizzo del Danno Biologico.
Al riguardo è opportuno precisare che l’aumento, pari al 7,57%, riguarda sia i casi di danno biologico “puro” (danni dal 6% al 15% liquidati in capitale), sia i casi liquidati in rendita (danni dal 16% al 100%) per la sola quota riferita al ristoro del danno biologico.
Ciò premesso si riportano, di seguito, i criteri di erogazione adottati dall’Istituto assicuratore:
1) L’aumento straordinario, che si somma a quello precedente dell’8,68%, si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2014;
2) L’incremento non si applica in caso si sia proceduto ad accertamento provvisorio, agli importi erogati antecedentemente al 1 gennaio 2014; è invece corrisposto alle eventuali somme erogate a seguito di provvedimento definitivo emesso successivamente a tale data;
3) Per gli accertamenti provvisori effettuati a partire dal 1° gennaio 2014 l’incremento, in ogni caso, trova applicazione a conclusione dell’accertamento definitivo;
4) Per fattispecie sottoposte a revisione della rendita o ad adeguamento del capitale, l’incremento riguarda solo gli importi erogati a seguito di provvedimenti emessi a far data dal 1° gennaio 2014.
5) Le somme, conseguenti all’aumento straordinario, saranno erogate d’ufficio dall’INAIL, senza necessità, quindi, di alcuna domanda da parte degli interessati.