Piano operativo 2014 per la difesa della vite dalla Flavescenza dorata

09/06/2014

Sono sempre vietati i trattamenti in fioritura I trattamenti e l’asportazione della vegetazione con sintomi sono obbligatori Norme specifiche per i viticoltori aderenti all’agricoltura biologica

Lo scorso 23 aprile 2014 la Regione Piemonte con D.D. 387 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 30 aprile 2014 ha definito le “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite” per l’anno 2014.
L’aggiornamento dell’applicazione regionale del Decreto Ministeriale di Lotta Obbligatoria è stato definito grazie alle attività di controllo e monitoraggio svolte nel 2013 dal Settore Fitosanitario e ai monitoraggi che abbiamo eseguito in collaborazione con tutte le Organizzazioni Professionali Agricole o loro Società di servizi, Associazioni dei produttori, Liberi professionisti, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzi di Tutela e il contributo delle Province. Queste attività di controllo del territorio hanno confermato che esiste una situazione molto disomogenea nel controllo dell’insetto vettore Scaphoideus titanus con elevata presenza in alcune province piemontesi, tra le quali quella di Alessandria.
Per comprendere al meglio la dinamica dell’insetto e la progressione della malattia, da alcuni anni in Piemonte sono stati attivati diversi Progetti pilota (11) che coinvolgono 158 Comuni grazie alle attività delle Amministrazioni comunali, Province, Organizzazioni Professionali Agricole, Organizzazioni dei produttori (OP), Liberi professionisti, Cantine Sociali, Centrali cooperative, Consorzio dell’Asti D.O.C.G., Consorzio tutela del Gavi, Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, con il coordinamento del Settore Fitosanitario. Questi progetti hanno posto sotto osservazione 622 punti di monitoraggio, dai quali nel 2013 è risultata ancora elevata la presenza di Scaphoideus titanus ed è stato confermato un picco di volo dell’insetto adulto nella terza decade di agosto che si protrae in settembre a ridosso della vendemmia.
La ragione di questo andamento è dovuta, nella maggioranza dei casi, all’aumento della popolazione dell’insetto in aree non coltivate e dalle conseguenti migrazioni del vettore da incolti o viti inselvatichite ai vigneti coltivati. Il controllo di queste reinfestazioni risulta impraticabile per il divieto di effettuare trattamenti con presidi fitosanitari al di fuori delle superfici coltivate e in aree non soggette a coltura. La pericolosità di queste aree è confermata da recenti studi che hanno dimostrato che lo scafoideo si sposta dalle aree “rifugio” nei vigneti coltivati anche da distanze fino a 500 metri.
Nello scorso mese di marzo, su nostra iniziativa, abbiamo proposto al SFR, con la collaborazione di tutte le altre Associazioni Agricole Provinciali, con Cadir Lab, con il Consorzio dell’Asti D.O.C.G., il Consorzio di Tutela del Gavi,e il Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi l’ammissione nelle norme tecniche di produzione integrata di insetticidi piretroidi, limitatamente alla lotta contro gli adulti di scafoideo, posizionati in preraccolta in funzione dell’intervallo di sicurezza dei rispettivi formulati commerciali.
Questa nuova opportunità di difesa della vite è stata concessa, per cui le linee tecniche regionali che le aziende aderenti all’azione 214.1 devono rispettare nel 2014 consentono alle aziende viticole l’esecuzione di un trattamento in preraccolta con prodotti piretroidi registrati sulla vite e sulle cicaline della vite e contro lo scafoideo. Anche a queste aziende la Regione ha concesso la possibilità di effettuare un eventuale quarto trattamento in presenza di scafoideo in vigneto a causa del reingresso dalle zone rifugio. Qualora sia necessario eseguire un terzo o un quarto intervento insetticida, al fine di facilitare le aziende nel reperimento delle sostanze attive, si ritiene ammissibile autorizzare per il terzo e il quarto trattamento insetticida l’impiego di una delle sostanze attive già utilizzate nei primi due interventi (clorpirifos etil non può essere utilizzato oltre il 30/07 per il rischio residui nel vino, ma può essere di nuovo impiegato dopo la vendemmia), una sostanza attiva non potrà comunque essere impiegata più di due volte e la possibilità di utilizzare la stessa per due volte varrà solo a partire dal terzo trattamento.
Il Piano operativo 2014 conferma inoltre, nelle zone di insediamento, quale è la Provincia di Alessandria, l’obbligo di estirpare le viti infette in vigneti che presentano una percentuale di piante ammalate inferiore al 4%. Nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite è obbligatorio l’estirpo di tutte le viti o dell’intero appezzamento.
Nei vigneti dove non esistano le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore e nei vigneti dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario può disporre l’estirpo dell’intero vigneto.
Occorre anche sottolineare che è sempre obbligatorio asportare tempestivamente la vegetazione sintomatica, per ridurre il potenziale infettivo presente nei vigneti.
E’ fondamentale che i trattamenti siano effettuati con particolari avvertenze operative, per ottenere la massima efficacia insetticida e per evitare che questi prodotti arrechino danni agli insetti utili, in particolare alle api. Per questo occorre non effettuare nessun trattamento in vigneto in fioritura, occorre sfalciare le erbe spontanee fiorite presenti nel vigneto e attendere il loro appassimento o asportare la vegetazione sfalciata prima di trattare. Il divieto si estende anche in presenza di secrezioni nettarifere extrafiorali e di melata nei mesi di luglio agosto e settembre.
Inoltre lungo i bordi del vigneto il trattamento deve essere rivolto verso il vigneto stesso.
La Regione ribadisce che è vietato trattare gli incolti e le capezzagne al fine di evitare danni agli insetti pronubi e alle api.
Il trattamento deve inoltre essere effettuato in assenza di vento per evitare fenomeni di deriva.
Per i trattamenti insetticidi devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline e deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati in ogni appezzamento con l’indicazione della data e del prodotto fitosanitario impiegato.
Quando trattare? Al momento di scrivere queste poche note siamo ancora in una fase molto precoce dello sviluppo dell’insetto vettore: stanno comparendo le prime forme giovanili. Non è possibile, pertanto fin d’ora determinare la data di inizio dei trattamenti; attraverso le nostre verifiche in vigneto potremo, però, con la massima tempestività, redigere specifici bollettini che verranno affissi nelle nostre sedi, nelle bacheche del Condifesa (nei Comuni ove questo servizio è attivo) e inviati agli indirizzi di posta elettronica delle aziende associate. I nostri tecnici saranno sempre disponibili per fornire la massima assistenza possibile ai viticoltori. I bollettini verranno anche pubblicati sul nostro sito internet, sul quale si troverà il testo integrale del Piano Operativo così come è stato approvato dalla Regione Piemonte e che per motivi di spazio è stato qui riassunto.
Infine: quali sanzioni per i trasgressori agli obblighi? Per le violazioni alle disposizioni regionali in applicazione del Decreto Ministeriale per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
– il mancato rispetto dell’obbligo di estirpazione entro i termini fissati dal Settore fitosanitario regionale, è punito con il pagamento di una somma di 0,3 euro per metro quadrato di superficie; in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.500,00 euro.
– il mancato rispetto degli obblighi relativi all’esecuzione di trattamenti fitoiatrici obbligatori è punito con il pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro
Sono inoltre previste:
– l’esecuzione coatta delle misure fitosanitarie previste al comma 1 ponendo a carico del trasgressore le relative spese;
– la sospensione di ogni forma di contributo economico in ambito agricolo a qualsiasi titolo amministrato dalla Regione Piemonte.
Qui di seguito trovate anche un riquadro specifico per le aziende aderenti all’agricoltura biologica e uno specchietto che riassume le più corrette modalità di realizzazione dei trattamenti.

Marco Visca