Uso alternativo dei sottoprodotti della vinificazione

04/10/2010

Recentemente è stato pubblicato il D.M. 4707 del 04/08/2010 che semplifica, rispetto alla campagna 2009, l’applicazione del ritiro
sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce) destinati ad usi alternativi alla distillazione.
Gli usi alternativi possibili sono i seguenti:
• uso agronomico diretto, mediante la distribuzione sui terreni agricoli, nel limite di 3000 kg per ettaro di superficie
agricola risultante dal fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti
stessi per uso agronomico;
• uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;
• uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti
per la produzione di energia, utilizzati congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o
biomasse combustibili;
• uso farmaceutico;
• uso cosmetico.
L’interesse delle aziende agricole è sicuramente rivolto all’uso all’uso agronomico diretto o indiretto.
Le Regione Piemonte stabilisce tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico relazione al mantenimento
della fertilità del suolo e della struttura delle superfici agricole utilizzate.
I produttori di vino da uve fresche, da mosto di uve fresche, da mosto di uve, da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino
nuovo ancora in fermentazione possono sfruttare gli usi alternativi per vinacce vergini (comprendenti bucce, vinaccioli
e raspi, anche in frazioni separate) e le fecce, provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione,
mediante l’uso agronomico (interramento previo spandimento) sulle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale.
L’uso agronomico è vietato:
• entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
• sui terreni gelati, innevati e saturi d’acqua;
• tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola
(si invitano gli associati interessati a verificare presso i nostri uffici la localizzazione delle proprie superfici
agricole);
• nei terreni già interessati, nello stesso anno, da spandimento di altri materiali quali fanghi, residui di allevamento, residui
di frantoi oleari, ecc.;
• nei terreni sottoposti a tutela da normativa UE, leggi nazionali e regionali o per effetto di provvedimento di autorità pubbliche.
I tempi per l’esecuzione delle operazioni sono i seguenti:
- entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale per le vinacce;
- entro 30 giorni dalla data del loro ottenimento per le fecce.
I controlli saranno svolti dall’ICQRF, dal Corpo forestale dello Stato, dalla Regione, dall’Agenzia delle Dogane.
La Regione Piemonte ha predisposto apposita modulistica per la comunicazione dell’uso alternativo dei sottoprodotti.
Tale modulistica è disponibile presso i nostri uffici, pertanto gli associati sono invitati a rivolgersi ai tecnici vitivinicoli