Rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro 2010-2013

03/06/2010

il 25 maggio scorso è stato firmato il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Nell’eseguire una valutazione complessivamente positiva in ordine all’intesa raggiunta, si evidenzia qui di seguito in particolare la valenza delle norme inerenti il sistema della bilateralità, gli assetti contrattuali, l’orario di lavoro, le deroghe in caso di crisi e l’aumento retributivo pari al 4,1% (da ripartirsi in due rate: la prima pari al 2,5% a decorrere dal 1° maggio 2010, la seconda dell’1,6% a decorrere dal 1° gennaio 2011). L’aumento non è retroattivo né è stata concessa alcuna una tantum per i periodi di carenza.

• Sistema di bilateralità: in attuazione del Protocollo del 22 settembre 2009 sono state poste le basi per la razionalizzazione e lo sviluppo di un sistema di bilateralità che cerca di cogliere le opportunità offerte dalle recenti disposizioni legislative in materia;

• Assetti contrattuali: sono stati confermati i precedenti assetti della contrattazione collettiva agricola, caratterizzati da un’ampia autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione (provinciale). Al riguardo si sottolinea che è stata prevista la possibilità, riservata alle parti nazionali, di individuare specifici settori e/o comparti produttivi che necessitano di contratti di secondo livello alternativi a quello provinciale. Non è stata invece accolta la pressante richiesta sindacale di introdurre forme di contrattazione di
secondo livello aziendale o di gruppo;

• Orario di lavoro: sono state introdotte alcune norme che riconoscono alla contrattazione provinciale la possibilità di disciplinare in modo specifico l’orario di lavoro degli addetti alle attività di agriturismo;

• Deroghe in caso di crisi: è stato introdotto il principio che consente alle parti territoriali di raggiungere specifiche intese, anche in via sperimentale e temporanea, per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale e/o per governare situazioni di crisi.

Le intese così definite possono anche incidere sugli istituti contrattuali previsti a livello nazionale o provinciale, previa approvazione delle parti stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.