Interventi in materia previdenziale: nuove decorrenze per le pensioni

27/07/2010

Nuove decorrenze dal 2011
A decorrere dal 1° gennaio 2011 chi matura i requisiti per il diritto ad andare in pensione di anzianità, in pensione con 40 anni di contributi ed in pensione di vecchiaia riceverà il trattamento pensionistico decorsi:
– 12 mesi dalla maturazione del diritto - se lavoratore dipendente;
– 18 mesi dalla maturazione del diritto - se lavoratore autonomo.
Con il nuovo sistema, dal 2011 la decorrenza (finestra) diventa “personalizzata” ed è legata al momento in cui il/la lavoratore/trice raggiunge i requisiti di legge previsti per la prestazione di vecchiaia e/o di anzianità. I requisiti per il diritto a pensione restano quelli già fissati dalla precedente normativa ed in particolare dalla legge n. 247/07.
Le nuove regole in materia di decorrenza non riguardano chi matura il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010.

Applicazione delle vecchie decorrenze
Continuano ad applicarsi le decorrenze trimestrali e semestrali (Legge 247/07) nei confronti dei:
– lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso al 30.6.2010 e che maturavano i requisiti per andare in pensione entro la data di cessazione del rapporto;
– lavoratori dipendenti che svolgono mansioni per le quali viene meno il titolo abilitante (es. patente, brevetto, ecc.) allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
Le decorrenze trimestrali e semestrali (L. 247/2007) continuano ad applicarsi nei limiti di 10.000 lavoratori allorquando trattasi di:
– lavoratori collocati in mobilità in base ad accordi sindacali stipulati ante 30.4.2010 e raggiungono i requisiti pensionistici prima della scadenza della mobilità;
– lavoratori collocati in mobilità lunga con accordi stipulati ante 30.4.2010;
– lavoratori (settore credito) che beneficiano di assegno a carico del fondo di solidarietà di categoria.