Abolizione del canone Rai per anziani in condizioni disagiate

11/10/2010

A decorrere dal 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio
e del coniuge non superiore complessivamente a 6.713,98 euro, è abolito il pagamento del canone di abbonamento
RAI.
L’esenzione deve essere riferita all’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza e colui che richiede
l’esenzione non deve convivere con altri soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio.
Il limite di reddito pari ad euro 6.713,98 è dato dalla somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione
e al coniuge convivente dello stesso e deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si
intende fruire dell’agevolazione.
Sono esclusi dal calcolo i redditi esenti da Irpef (ad es. pensioni di invalidità civile) e il reddito dell’abitazione
principale e relative pertinenze.
La dichiarazione deve essere spedita entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta
fruiscono del beneficio.
Coloro che hanno pagato il canone di abbonamento relativo agli anni 2008, 2009 e 2010 pur essendo in possesso
dei requisiti per fruire dell’agevolazione, possono chiederne il rimborso inoltrando apposita istanza.