Modifiche alle modalità di accertamento

12/11/2010

L’Inps fornisce le istruzioni in materia di comunicazione dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito.
La legge 122/2010 ha apportato alcune modifiche a quanto previsto in merito alle modalità di accertamento
delle prestazioni legate al reddito, e precisamente:
1. In sede di prima liquidazione di una prestazione legata al reddito, si continua a prendere come riferimento il reddito dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva. Pertanto, così come già previsto nel caso di prima liquidazione di prestazioni base collegate al reddito (Assegno sociale, Pensioni per inv. civ., ciechi e sordomuti) o anche di prestazioni accessorie a quelle di base (integrazioni al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, ecc.) si prende a riferimento l’anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione collegata al reddito.
2. In sede di verifica delle situazioni reddituali il reddito di riferimento è sempre quello del beneficiario e del proprio coniuge relativo all’anno solare precedente, salvo il caso di redditi derivanti da altre prestazioni pensionistiche per le quali c’è l’obbligo da parte degli Enti erogatori di dare comunicazione al Casellario centrale dei pensionati che è presso l’INPS.
In merito l’INPS chiarisce che a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto
e delle misure delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento si tiene conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.