In breve del 26 Luglio 2013

26/07/2013

Arriva l’anticipo Pac
La Giunta Regionale ha autorizzato il pagamento del 50% dei contributi previsti dalla Politica Agricola Comune (il 20% a fine luglio, il restante 30% a fine ottobre). L’erogazione sarà attuata in due momenti: una prima fase compresa tra il 29 di luglio e il 2 di agosto prevede il versamento, attingendo a fondi regionali, di una somma pari a circa il 20% del premio complessivo. Successivamente, alla fine di ottobre, verrà erogato il restante 30% attraverso risorse comunitarie. Infine è calendarizzato il saldo conclusivo nel periodo di fine anno, compatibilmente con il ciclo di refresh.

Nuovi interessi legali moratori
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato il nuovo tasso di riferimento per il periodo 1 luglio -31 dicembre 2013 allo 0,50%. Dal 1° luglio quindi, in caso di ritardato pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 231/2002 e nelle cessioni di prodotti agricoli agroalimentari di cui all'articolo 2 della legge 27/2012, gli interessi moratori dovranno essere calcolati in relazione al nuovo tasso di riferimento che passa dallo 0,75% del primo semestre 2013 allo 0,50%  del secondo, oltre alle maggiorazioni previste. Il tasso di interesse di mora da corrispondere in caso di ritardato pagamento del corrispettivo pattuito di cui al decreto legislativo 231/2002 è quindi pari all'8,50%. Il tasso di interesse da corrispondere in caso di ritardato pagamento del corrispettivo pattuito nelle cessioni di prodotti agricoli e agro-alimentari ex articolo 62 della legge 27/2012 è invece pari al 10,50%.

Energie rinnovabili. Scadenza al 31 luglio 2013 per il pagamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2012 (Deliberazione AEEG n. 177/2012)
In base a quanto stabilito dalla Legge 481/95 art. 2, comma 38 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" che stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, l’AEEG ha confermato, per l'anno 2013, l'aliquota del suddetto contributo nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi relativi all'anno 2012, conseguiti dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica ed il gas e risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da versare secondo le modalità definite nella deliberazione del 22 giugno 2007, n.143 “MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AEEG”.

Così come stabilito dalla delibera, sono tenuti al versamento i soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente che svolgono diverse attività legate alla produzione e vendita di energia.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni casi di ricavi assoggettati e non assoggettati all'obbligo del versamento del contributo.

Tra i ricavi assoggettati rientrano:

ricavi derivanti da corrispettivi quali CCT e CTR

ricavi derivanti da sbilanciamenti

ricavi dalla produzione da impianti eolici

ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta da impianti fotovoltaici

ricavi derivanti da tariffa incentivante "Conto energia"

ricavi derivanti da servizi di scambio sul posto (conto scambio)

ricavi derivanti da vendita con tariffa onnicomprensiva

ricavi derivanti da vendita di energia elettrica prodotta da altre fonti rinnovabili e assimilate

Non rientrano nel calcolo dei ricavi assoggettati:

imposta sul valore aggiunto e ogni altra voce di natura fiscale

l'energia elettrica per la quota destinata all'autoconsumo

ricavi derivanti da certificati verdi

ricavi per energia elettrica e termica a soggetti consorziati con il soggetto dichiarante

ricavi da produzione combinata di energia elettrica e termica quando il rapporto tra quantità di energia elettrica ed energia termica è inferiore a 1   ricavi da trasporto, distribuzione e vendita di energia termica.

Si evidenza che in caso di somme del contributo uguali o inferiori a 100 euro, il suo versamento non è dovuto (nel 2012 la soglia di esenzione era fissata a 12 euro).