Lavoro occasionale accessorio voucher

09/08/2013

Nel merito delle modifiche apportate dalla legge 92/2012, (Fornero) l’INAIL con circolare n° 21 del 24/04/2013 conferma sostanzialmente le precisazioni ed i chiarimenti già forniti dal Ministero del lavoro e dall’INPS con apposite circolari, di cui abbiamo già dato ampia comunicazione. Oltre a ribadire quanto già precisato nelle suddette circolari del Ministero del lavoro e dell’INPS, l’INAIL fornisce – con la circolare in commento – alcune indicazioni operative con riferimento agli obblighi del committente di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio.
- La Riforma del lavoro ha innovato la disciplina in materia di lavoro occasionale accessorio, semplificandone il quadro normativo e riaffermando la finalità dei voucher di ricondurre nella legalità attività prestate abitualmente “in nero”.
- La medesima riforma ha modificato la nozione di prestazioni di lavoro accessorio contenuta nell’art. 70 del d. lgs. 276/2003, qualificandole come attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
Sono state, in tal modo, semplificate e chiarite le modalità per l’utilizzo del lavoro occasionale accessorio applicabile, allo stato, a tutte le tipologie lavorative e di prestatori.
• Con le nuove disposizioni, viene fissato il limite di carattere economico pari a 5.000 euro, in relazione al compenso massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, a prescindere dal numero dei committenti. In definitiva, mentre prima il limite economico era riferibile a 5.000 euro per ogni committente riferiti all’anno solare, ora la somma è sempre 5.000 euro, ma l’importo va considerato complessivamente con riferimento alla totalità dei committenti; è un limite che riguarda il lavoratore.
• Ulteriori limiti di utilizzo sono previsti, in particolare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti: in tale ipotesi, le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente.
• Inoltre, il Decreto sviluppo, per l’anno 2013, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi’ rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
• Con le nuove disposizioni il limite quantitativo dei 5.000 euro è divenuto elemento di qualificazione della fattispecie; il suo superamento determina violazione della disciplina in materia di lavoro accessorio con trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato e conseguente applicazione di sanzioni civili ed amministrative.
- In attesa del completamento da parte dell’Istituto del sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel corso dell’anno, il committente potrà richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 comma 1, lett. O) d.p.r. 445/2000, in ordine al non superamento degli importi massimi previsti. Nella citata lettera circolare si precisa che, ferma restando l’effettuazione dei vigenti adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione, l’acquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
- I limiti di applicazione del lavoro accessorio sono dunque ora definiti sulla base del limite economico. In questo ambito, il lavoro occasionale accessorio si estende come, si è detto, a tutte le tipologie di attività e di prestatori.

Settore agricolo
• Casi specifici sono costituiti dal settore agricolo, dai committenti pubblici e dalle imprese familiari per i quali il lavoro occasionale accessorio si articola secondo quanto segue.
- In questo contesto, il lavoro occasionale accessorio si applica:
a) alle attivita’ lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attivita’ agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di eta’ se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’universita’;
b) alle attività agricole svolte a favore di produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a euro 7.000, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti; tali attività non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Dunque, come chiarito dal Ministero, è possibile utilizzare voucher sino a 5.000 euro in agricoltura solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti ovvero, a prescindere da chi è il lavoratore accessorio, se l’attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli.

Utilizzo del lavoro accessorio negli appalti
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali conferma l’orientamento secondo cui l’applicazione del lavoro occasionale accessorio è limitata al rapporto diretto fra il prestatore e l’utilizzatore finale della prestazione (con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche).
E’ escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione.

I lavoratori stranieri
La novità di maggior rilievo concerne l’inclusione del reddito da lavoro accessorio nell’ammontare di reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno nei limiti e alle condizioni previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 4/2013.

Requisiti dei buoni lavoro: quantificazione del compenso
La Riforma del lavoro, al fine di garantire un corretto utilizzo dei buoni di lavoro (cd voucher), stabilisce che i carnet dei buoni di lavoro accessorio:
- sono orari, numerati progressivamente e datati. Muta il criterio di determinazione del compenso che è di natura oraria e parametrato alla durata della prestazione stessa. Resta ferma la possibilità, per il committente, di remunerare la prestazione in misura superiore a quella prevista dalla legge. La precisazione fatta dal succitato Ministero secondo cui, il riferimento alla data non può che implicare che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto, è stata successivamente sospesa dalla lettera circolare del Ministero del lavoro del 18 febbraio 2013, nelle more delle modifiche delle procedure anche telematiche, per il rilascio dei voucher. Pertanto, trovano ancora applicazione le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher.
- hanno valore nominale, fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
Con specifico riferimento ai voucher in agricoltura, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che, tenuto conto delle specificità del settore agricolo ed in attesa della nuova determinazione dell’importo orario dei voucher, fermo restando il suo valore nominale, sia possibile far riferimento, esclusivamente in tale settore, alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa.

La comunicazione preventiva
Resta invariato l’obbligo del committente di effettuare, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, la comunicazione preventiva all’Inail indicando:
• I propri dati anagrafici, la tipologia (di committente) e il codice fiscale
• I dati anagrafici e il codice fiscale del prestatore
• Il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione
• La tipologia dell’attività (codice lavorazione). Parimenti, si ribadisce l’obbligo del committente di comunicare all’Inail eventuali variazioni sopravvenute del periodo di inizio e fine della prestazione, o annullamenti della dichiarazione.
A tal proposito, si ricorda che le attuali modalità di comunicazione di inizio prestazione e di variazione/annullamento sono differenziate a seconda del canale di distribuzione dei buoni lavoro:
• direttamente all’Inail – tramite il numero di fax gratuito 800.657657, il contact center integrato Inps/Inail (al numero gratuito da numero fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06 164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante) e il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’ – per i voucher cartacei emessi dalle sedi dell’Inps;
• direttamente all’Inps – con invio in tempo reale all’Inail cui la comunicazione è destinata, tramite il sito istituzionale www.inps.it, il contact center integrato INPS/INAIL e le sedi INPS – per i voucher emessi dai tabaccai abilitati, dagli uffici postali, dagli sportelli delle Banche Popolari e per i voucher gestiti con procedura telematica dal sito Inps.
Al fine di semplificare gli adempimenti dei datori di lavoro, è in corso di formalizzazione specifico accordo con Inps volto a far sì che la comunicazione preventiva pervenga ad Inail da Inps in tempo reale. Ciò consentirà al committente di fruire, ai fini dei propri adempimenti, di un unico canale.

Disciplina sanzionatoria. Istruzioni operative.
La comunicazione preventiva all’Inail, a carico del committente, di attivare prestazioni di lavoro occasionale accessorio condiziona la regolarità dell’attivazione stessa.
L’inosservanza dell’obbligo è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 della legge 183/2010. La disciplina sanzionatoria copre le ipotesi di ricorso al lavoro occasionale accessorio per il superamento dei limiti attualmente stabiliti per tale modalità di prestazione lavorativa. In base alle disposizioni ministeriali il superamento di detti limiti comporta la “trasformazione” del rapporto contestato in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
Si rileva in detto ambito l’acquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al non superamento degli importi massimi annuali, che costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio. Il superamento dei limiti potrebbe anche riguardare l’utilizzo dei voucher al di fuori del periodo consentito (trenta giorni dall’acquisto) alla cui violazione, precisa il Ministero, va riservato il medesimo trattamento sanzionatorio in quanto la prestazione deve “ritenersi quale prestazione di fatto non censita preventivamente e pertanto da considerarsi in nero”.
Quest’ultima ipotesi di violazione, allo stato attuale, non risulta operativa in quanto, come anticipato, la gestione dei voucher e in particolare il loro rilascio da parte dell’Inps richiede una modifica delle procedure, in particolare, telematiche ancora non ultimate. Pertanto, nelle more delle modifiche procedurali, restano confermate le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher.

Regime contributivo dei buoni lavoro
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio continua a essere effettuato con il sistema dei “buoni”. In particolare, il valore nominale è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps e di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione infortunistica (pari al 7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5%. Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro.

Regime transitorio
Le nuove disposizioni mantengono “fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio…già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013.” Quindi, entro il 31 maggio 2013, i committenti potranno spendere i buoni di lavoro accessorio acquistati prima del 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge 92 del 18 luglio 2012 (anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare), nel rispetto delle precedenti disposizioni relative agli ambiti soggettivi e oggettivi di applicazione, alle disposizioni riferite ai percettori di prestazioni a sostegno del reddito, ai limiti economici e senza vincoli di parametrazione.

Pagine a cura di Mario Rendina