Bruciare sarmenti di vite e residui di potatura non è reato

10/07/2014

Con il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, in vigore dal 25 giugno, si supera il rischio di contenziosi e divieti scaturiti da ultimo con la norma introdotta con il decreto legge 136/13, convertito nella legge 6 febbraio 2014, n. 6 (Terra dei fuochi) per contrastare il fenomeno della combustione illecita dei rifiuti. Come più volte sollecitato da Confagricoltura era necessario e urgente un intervento che agevolasse e non impedisse quello che per il settore agricolo è considerata una normale pratica agricola. Il provvedimento va infatti a modificare l’articolo 256-bis del decreto legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, prevedendo che tali disposizioni “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.” Ora serve l’impegno dei Sindaci per rendere operativa la misura tramite l’emanazione di specifiche ordinanze.

Marco Visca