In breve del 30 Luglio 2014

30/07/2014

Lavoratori stagionali, semplificazioni in materia di sicurezza
Con il Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole ha provveduto a emanare alcune disposizioni inerenti la semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria da applicare in relazione alla specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo e limitatamente alle imprese che impieghino lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le 50 (cinquanta) giornate lavorative limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Tali disposizioni valgono anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio nelle imprese agricole, come ad esempio pensionati e giovani con meno di 25 (venticinque) anni pagati mediante voucher.

Nel dettaglio le indicazioni emerse:

Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria

Ad eccezione di lavorazioni che comportano rischi specifici gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravi di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

La visita medica preventiva avrà validità biennale e consentirà al lavoratore idoneo di prestare la propria attività a carattere stagionale senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

Semplificazioni in materia di informazione e formazione

Gli adempimenti in materia di informazione e formazione si possono considerare assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalle ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazioni di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all’identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.

Ai lavoratori provenienti da altri Paesi dovrà altresì essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi all’informazione e formazione.