Rivalutazione delle aree e delle partecipazioni societarie: nuovi termini

08/09/2011

Con la L. 12/07/2010 nr. 106 c.d. “decreto sviluppo” è stata disposta la riapertura dei termini per effettuare la rivalutazione del costo di acquisto delle aree edificabili e dei terreni agricoli, nonché delle partecipazioni non quotate, posseduti al 1° luglio 2011 da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, con il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 4% per le partecipazioni qualificate, le aree ed i terreni e del 2% per le partecipazioni non qualificate.Il valore su cui calcolare l’ammontare dell’imposta sostitutiva deve essere determinato, con riferimento al valore dei terreni e delle partecipazioni alla predetta data del 1° luglio 2011, in base ad apposita perizia redatta ed asseverata da professionista abilitato entro il termine del 30 giugno 2012. Entro lo stesso termine del 30 giugno 2012 andrà versata l’imposta sostitutiva, salva l’opzione per il pagamento in tre rate annuali di pari importo maggiorate dell’interesse del 3% per il differimento.Si ricorda inoltre che il valore così rideterminato costituisce la “base” da assumere per l’eventuale calcolo della plusvalenza  tassabile in caso di vendita. Un’importante novità introdotta riguarda la possibilità esclusa dalle precedenti leggi di rivalutazione, di detrarre dall’impostadovuta per la rivalutazione in esame quella già versata nel caso sia stata effettuata una precedente rivalutazione sugli stessi beni; inoltre, gli stessi soggetti che abbiano già effettuato una precedente rivalutazione sui medesimi beni e non optino per la detrazione dell’imposta già pagatapossono richiederla a rimborso entro il termine di decadenza  (48 mesi) decorrente dalla  data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata.