Le ultime novità in materia fiscale

01/08/2014

Sulla G.U. n. 144 del 24 giugno u.s. è stato pubblicato il D.L. n. 91/2014 recante norme per il settore agricolo, la tutela dell’ambiente, l’efficientamento energetico e lo sviluppo delle imprese del quale si riepilogano, di seguito, le misure fiscali di maggiore interesse.

Credito d’imposta per nuovi investimenti nel settore agricolo

E’ concesso alle imprese che producono prodotti agricoli, nonché alle piccole e medie imprese che producono prodotti agroalimentari, anche se costituite in forma cooperativa o in consorzi, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti, e comunque non superiore a 50.000 euro, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, da effettuarsi nel 2014 e nei due anni successivi.

Il credito d’imposta, finanziato nel limite di spesa di 500.000 euro per l’anno 2014 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è utilizzabile esclusivamente in compensazione (Mod. F24) e non rileva ai fini reddituali e dell’IRAP.

Con apposito decreto del MIPAF, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto legge, saranno stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d’imposta e del relativo monitoraggio. Il riconoscimento del credito d’imposta è, comunque, subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Detrazione per l’affitto di terreni agricoli da parte di giovani agricoltori

Per incentivare l’inserimento dei giovani in agricoltura è stata prevista un’ apposita detrazione dall’IRPEF, a favore degli IAP e CD iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai trentacinque anni, pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni d’affitto dei terreni agricoli. L’ammontare della detrazione, fissato entro il limite di 80 euro per ettaro fino ad un massimo di 1.200 euro annui, spetta nei limiti della regola de minimis (15.000 euro in tre anni) di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013.

La misura, che si applica a partire dal periodo d’imposta 2014, senza che di essa si possa tener conto ai fini della determinazione degli acconti previsionali per lo stesso periodo d’imposta, rientra a pieno titolo nell’ambito della regola stabilita al comma 1-sexies dello stesso art. 16, secondo cui qualora la detrazione spettante sia superiore all’imposta lorda IRPEF, al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro dipendente (artt. 12 e 13 dello stesso TUIR), è riconosciuto un credito pari all’eccedenza della detrazione spettante rispetto all’ammontare della capienza d’imposta residua (imposta lorda – detrazioni ex artt. 12 e 13), da determinare in sede di dichiarazione dei redditi.

Abrogazione dell’agevolazione per mancata coltivazione del fondo e rivalutazione degli estimi catastali

E’ abrogato l’art. 31, comma 1, del TUIR che dispone la riduzione al 30 per cento del reddito dominicale nel caso in cui un fondo rustico non sia stato coltivato per un’intera annata agraria per cause non dipendenti dalla tecnica agraria. Pertanto, a partire dall’entrata in vigore della nuova disposizione, il reddito dominicale andrà dichiarato per intero con l’ulteriore effetto che, negli stessi casi, si dovrà dichiarare anche per intero il reddito agrario, posto che l’annullamento dello stesso, previsto sino ad oggi, a norma del successivo art. 35 del TUIR, non risulterà più operante.

Aumento della rivalutazione dei redditi fondiari

Com’è noto con la legge di stabilità 2013 i redditi dominicali ed agrari sono stati rivalutati del 15 per cento ovvero, nel caso di terreni agricoli posseduti da IAP e CD iscritti nella previdenza agricola, del 5 per cento, relativamente ai periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015; il decreto in commento, introduce, per l’anno 2015, un incremento della rivalutazione delle predette percentuali dal 15 al 30 per cento e dal 5 al 10 per cento.

Inoltre, a partire dall’anno 2016 è prevista una rivalutazione del 7 per cento, sia del reddito dominicale che del reddito agrario; tale rivalutazione non riguarda i terreni posseduti e condotti dalle predette figure di CD e IAP.

Credito d’imposta per nuovi investimenti

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi (impianti, macchinari, ecc.) effettuati dai soggetti titolari di reddito d’impresa, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali della stessa tipologia realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legge e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 15 per cento delle relative spese sostenute.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione (F24), non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile ai fini IRAP e deve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo, oltre che essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riconoscimento ed in quelle dei periodi d’imposta successivi nei quali è utilizzato. La prima delle quote va utilizzata a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è effettuato l’investimento (2016 o 2017). Il credito non compete per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

Purtroppo, l’attuale formulazione della norma esclude dall’agevolazione le imprese agricole titolari di reddito agrario (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali); tuttavia, la Confagricoltura si sta adoperando per far includere tra i soggetti che possono fruire del beneficio anche le predette imprese atteso che lo strumento incentivante scelto, a differenza di precedenti versioni di normative similari (leggi Tremonti bis e ter), trasforma sostanzialmente il risparmio d’imposta che prima si otteneva attraverso la detassazione del 50 per cento degli investimenti agevolati dal reddito d’impresa, in un credito d’imposta equivalente di quel risparmio, indipendentemente dalla situazione reddituale del beneficiario.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati sugli sviluppi legislativi delle norme introdotte.