Adesione della Croazia all’Unione Europea in regime transitorio

11/09/2013

Come noto, a partire dal 1° luglio 2013 la Croazia è divenuta membro dell’Unione Europea. Quindi da tale data, per i cittadini croati trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E. previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell’ordine pubblico e di pubblica sicurezza. Tuttavia, i negoziati di adesione hanno previsto per gli Stati membri la possibilità di introdurre delle limitazioni transitorie al diritto di libera circolazione dei lavoratori subordinati di nazionalità croata. Con circolare congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Interno, prot. n. 4175 del 2 luglio 2013, il Governo Italiano ha comunicato di avvalersi del regime transitorio (2 anni) di limitazione degli ingressi per lavoro subordinato dei cittadini croati. Rimangono invece privi di ogni limitazione il lavoro autonomo e le seguenti categorie di lavoratori previste nel Testo Unico dell’Immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998):
• lettori universitari di scambio o di madre lingua;
• professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
• traduttori e interpreti;
• collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
• persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni di lavoro subordinato;
• lavoratori marittimi occupati;
• lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
• lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all’estero, che siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso persone fisiche o giuridiche residenti in Italia, al fine di effettuare prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero;
• ricercatori;
• lavoratori altamente qualificati;
• lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale;
• lavoratori domestici.
I datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di lavoratori croati appartenenti ad una delle categorie sopra indicate, dovranno rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente. Per tutti i restanti settori produttivi non rientranti nelle categorie sopraindicate, qualora vengano programmate future quote di ingresso in vigenza del presente regime transitorio, saranno contestualmente individuate le modalità di presentazione delle richiesta di nulla-osta al lavoro. Si fa presente, infine, che le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente da almeno 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).