Interventi a sostegno dell’occupazione: incentivi ai datori di lavoro

12/09/2013

Con Decreto Direttoriale del 19/04/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il beneficio è riconosciuto anche nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione, o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata. Il lavoro domestico è espressamente escluso dall’applicazione del Decreto in oggetto. L’agevolazione si applica a tutti i datori di lavoro privati e, quindi, anche a quelli del settore agricolo. Il beneficio è quantificato in:
• € 190 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato;
• € 190 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro (in sostanza viene riproporzionato al minore orario di lavoro).
L’incentivo spetta nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 in materia di aiuti di stato d’importanza minore (cd. regime “de minimis”). Il provvedimento prevede che per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. Al fine di fruire del beneficio, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare un’istanza all’INPS, esclusivamente per via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata.
Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite dall’Istituto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato Decreto. I benefici saranno riconosciuti secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza telematica che non può precedere la decorrenza dell’assunzione. Nel rinviare ad una attenta lettura del Decreto allegato, si resta a disposizione per ogni chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Mario Rendina