Vitivinicolo: ancora sui documenti di trasporto

18/09/2013

Il MIPAAF ha emanato una circolare esplicativa per chiarire alcuni aspetti relativi alle nuove norme che regolano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.
In premessa occorre precisare come questa circolare abbia il merito di raccogliere in un quadro sinottico diversi casi concreti, elencando quali documenti e con quali modalità debbano essere impiegati; tuttavia le numerose richieste di chiarimenti pervenute testimoniano come, nonostante gli sforzi, il processo di “semplificazione” della materia sia ancora agli inizi.
Occorre puntualizzare, a scanso di equivoci, che le modifiche alla normativa riguardante i documenti di trasporto dei prodotti vitivinicoli riguarda per lo più il vino che viene esportato verso l’UE ed i Paesi Terzi; per quanto riguarda le uve e i sottoprodotti, per il momento non ci sono modifiche, pertanto le aziende devono comportarsi come fatto fino alla vendemmia 2012.



Cerchiamo di richiamare i punti salienti della circolare esplicativa qui di seguito:

1. VINI CONFEZIONATI CHE CIRCOLANO INTERAMENTE IN ITALIA: rientrano in questa tipologia i vini sottoposti ad accisa, ad aliquota zero (tranquilli, frizzanti, spumanti, ottenuti da uve appassite, di uve stramature, mosti d’uva parzialmente fermentati – o filtrati dolci). Queste categorie possono circolare attraverso: l’ MVV CARTACEO* (quando personalizzato l’MVV dovrà essere sottoposto a timbratura preventiva dal Comune dove ha sede lo stabilimento o dagli uffici dell’ICQRF competenti per il territorio); il DDT; il DOCO, comunemente chiamato IT, tenendo presente che, anche se ammesso per i vini confezionati, è di norma utilizzato per i vini sfusi (questa tipologia di documento, per i vini confezionati, impone la timbratura preventiva presso il Comune dove ha sede lo stabilimento o gli uffici ICQRF competenti per il territorio, ma non la convalida); la FATTURA ACCOMPAGNATORIA; è possibile anche utilizzare l’e-AD, ma concretamente questo caso non riguarda quasi mai le aziende agricole, in quanto si utilizza solo per i vini liquorosi e altri che circolano in sospensione di accisa.

2. VINI SFUSI CHE CIRCOLANO INTERAMENTE IN ITALIA: si considerano appartenenti a questa tipologia i vini che circolano in recipienti di capacità superiore ai 60 litri; MVV CARTACEO* (quando personalizzato l’MVV dovrà essere sottoposto a timbratura preventiva dal Comune dove ha sede lo stabilimento o dagli uffici dell’ICQRF competenti per il territorio; successivamente, prima della partenza, il documento dovrà essere convalidato dal Comune, o tramite microfilmatura; nei casi in cui il documento è pre-stampato e pre-numerato non è prevista timbratura preventiva, ma solo convalida presso il Comune o tramite microfilmatura); il DOCO, comunemente chiamato IT (questa tipologia di documento, per i vini sfusi, impone la timbratura preventiva presso il Comune dove ha sede lo stabilimento o gli uffici ICQRF competenti per il territorio; successivamente, prima della partenza, il documento dovrà essere convalidato dal Comune, o tramite microfilmatura ); come nel caso precedente, è possibile utilizzare l’e-AD, con le stesse precisazioni di cui sopra.

3. VINI CONFEZIONATI VERSO STATI UE: serve il documento e-AD per i vini destinati all’UE e sottoposti ad accisa in regime di sospensione; il DAS che viene utilizzato solo per i vini liquorosi (casi molto rari per le imprese agricole); l’ MVV CARTACEO* (quando personalizzato l’MVV dovrà essere sottoposto a timbratura preventiva dal Comune dove ha sede lo stabilimento o dagli uffici dell’ICQRF competenti per il territorio; successivamente, prima della partenza, il documento dovrà essere convalidato dal Comune, o tramite microfilmatura; quando pre-stampato e pre-numerato non sono necessarie né timbratura preventiva né convalida), per i piccoli produttori che non superano i 1000 hl di produzione annuale. Precisiamo che il DOCO (detto anche IT) non è più utilizzabile per questa tipologia di circolazione, in nessun caso.

4. VINI SFUSI VERSO STATI UE: in questo caso sono utilizzabili gli stessi documenti di cui al punto precedente: il documento e-AD per i vini destinati all’UE e sottoposti ad accisa in regime di sospensione; il DAS che viene utilizzato solo per i vini liquorosi (casi molto rari per le imprese agricole); l’ MVV CARTACEO* (quando personalizzato l’MVV dovrà essere sottoposto a timbratura preventiva dal Comune dove ha sede lo stabilimento o dagli uffici dell’ICQRF competenti per il territorio; successivamente, prima della partenza, il documento dovrà essere convalidato dal Comune, o tramite microfilmatura; quando pre-stampato e pre-numerato non è necessaria la timbratura preventiva ma è necessaria la convalida presso il Comune), per i piccoli produttori che non superano i 1000 hl di produzione annuale.

5. UVE E MOSTI CHE CIRCOLANO IN ITALIA: il DOCO, comunemente chiamato IT; l’ MVV CARTACEO*; il DDT.

6. UVE E MOSTI DESTINATI ALL’UE O AI PAESI TERZI: l’ MVV CARTACEO*; il DOCO, comunemente chiamato IT.

7. CASI PARTICOLARI DI SOTTOPRODOTTI (VINACCE, FECCE DI VINO, ECC.) DESTINATI ALLA CIRCOLAZIONE NAZIONALE: è necessaria la bolletta di consegna XAB (pre-stampata e pre-numerata dalle tipografie autorizzate, non deve essere sottoposta obbligatoriamente a timbratura preventiva e a convalida, quando scorta il trasporto verso una distilleria riconosciuta); il DOCO, comunemente chiamato IT (pre-stampato e pre-numerato dalle tipografie autorizzate, non deve essere sottoposto obbligatoriamente a timbratura preventiva e a convalida, quando scorta il trasporto verso una distilleria riconosciuta; pre-stampato e pre-numerato da una tipografia autorizzata, per la vinaccia destinata al ritiro sotto controllo per la produzione di energia, con timbratura preventiva dal Comune dove ha sede lo stabilimento o dagli uffici dell’ICQRF competenti per il territorio, ma senza convalida). Ricordiamo che in ogni caso, quando i sottoprodotti (vinacce e fecce) sono destinati al ritiro sotto controllo per usi alternativi alla distillazione (ad esempio uso energetico) è obbligatoria la dichiarazione preventiva da trasmettere all’ICQRF entro il quarto giorno precedente il trasporto.

*personalizzato dopo averlo scaricato dal sito internet del MIPAAF, oppure pre-stampato e pre-numerato dalle tipografie autorizzate.

Luca Businaro