Disposizioni urgenti per il settore agricolo

11/07/2014

Norme in materia lavoristica (D.l. n. 91/2014)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno u.s. è stato pubblicato il Decreto legge 24.06.2014, n. 91 (c.d. Decreto Campolibero), recante, tra l’altro, alcune “disposizioni urgenti per il settore agricolo” relative alla materia lavoristica.
Le principali novità riguardano il cosiddetto “cuneo fiscale” ed accolgono, seppur parzialmente, le richieste di Confagricoltura al Governo per la riduzione del costo del lavoro anche relativo ai rapporti a tempo determinato dotati di un certo grado di stabilità.
In particolare, ed in estrema sintesi, il Decreto prevede:
• l’estensione delle deduzioni dalla base imponibile IRAP riconosciute dalla legge per il lavoro a tempo indeterminato alle assunzioni di lavoratori a tempo determinato, purché il rapporto abbia una durata almeno triennale e garantisca una occupazione di almeno 150 giornate annue;
• l’introduzione di un incentivo specifico per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate lavorative annue;
• la creazione della “Rete del lavoro agricolo di qualità”, ossia di un sistema gestito congiuntamente dall’INPS, da rappresentanti istituzionali e dalle parti sociali finalizzato a redigere – a domanda degli interessati - un elenco delle imprese agricole in regola con le disposizione in materia di lavoro in modo da orientare l’attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti al predetto elenco.
Di tali misure, la cui efficacia è in gran parte subordinata a provvedimenti attuativi o ad autorizzazioni della Commissione UE.

Deduzioni IRAP per lavoratori a termine (art. 5 c. 13 e 14)

Con questa norma, per la prima volta nel nostro ordinamento, vengono incentivate, attraverso apposite deduzioni dalla base imponibile IRAP, le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo determinato stabilmente inseriti nella compagine aziendale.
La norma prevede che le deduzioni riconosciute per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato si applichino anche, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, “per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale”.
In sostanza le deduzioni IRAP spettanti per i lavoratori fissi vengono estese, con valori dimezzati, anche ai lavoratori a tempo determinato con una certa garanzia occupazionale (contratto triennale e 150 giornate lavorate nel periodo d’imposta).
In attesa di indicazioni da parte delle amministrazioni competenti, si rileva che:
• le deduzioni sembrano orientate sulla categoria degli operai agricoli, come risulta da alcuni passi della norma (soprattutto il riferimento alle giornate di lavoro), anche se la legge parla genericamente di “lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato”, lasciando intendere, a stretto rigore letterale, che il beneficio possa riguardare anche altre categorie di dipendenti, come ad esempio gli impiegati;
• pur non essendo esplicitamente richiesta una particolare forma del contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, almeno per gli operai agricoli, è senz’altro preferibile, ai fini probatori, adottare un accordo scritto sulla base di quanto previsto agli articoli 21 e 22 lettere b) e c) del vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti. Naturalmente l’arco temporale complessivo dovrà essere, non annuale, ma triennale;
• il contratto di durata triennale per gli operai agricoli non deve necessariamente prevedere una continuità di prestazione per tutti i tre anni ma può avere ad oggetto prestazioni lavorative di 150 o più giornate in ciascuno degli anni, nei modi e nei termini tradizionalmente previsti dalla legislazione in vigore, dalla contrattazione collettiva di riferimento (articoli 21 e 22, lettere b) e c) del CCNL operai agricoli e florovivaisti) e dalla prassi. Anzi la norma in commento rappresenta l’ennesima conferma da parte del legislatore della possibilità che gli operai agricoli possano legittimamente svolgere un numero di giornate inferiore a quelle comprese nell’arco temporale di durata del contratto.
Il comma 14 dell’art. 5 in commento subordina l’entrata in vigore delle nuove deduzioni per i lavoratori a tempo determinato, all’autorizzazione della Commissione UE (la richiesta di autorizzazione sarà inoltrata dal Ministro per le politiche agricole e forestali). Tale previsione, con ogni probabilità, si è resa necessaria per le particolari condizioni di accesso agli aiuti di Stato per le imprese agricole che, come noto, si differenziano da quelle in vigore negli altri settori produttivi. In ogni caso, per la piena operatività della norma, bisognerà attendere - oltre alla conversione in legge - anche l’autorizzazione dell’Unione europea. Ed infatti il secondo capoverso del citato comma 14 prescrive che di essa non deve tenersi conto ai fini della determinazione dell’acconto IRAP per il 2014.
Non è chiaro, infine, quali possano essere le conseguenze sulla fruizione del beneficio nel caso in cui il rapporto di lavoro, per causa non imputabile al datore di lavoro, non raggiunga i requisiti di durata minima previsti dalla legge (tre anni; 150 giornate l’anno) a seguito di dimissioni o di eventuali assenze o inadempienze del lavoratore nel corso del rapporto. Sarebbe senz’altro opportuno che in sede di conversione la normativa venga appositamente integrata.

Incentivi per l’assunzione di giovani in agricoltura (art. 5 c. 1-12)

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani in agricoltura, viene introdotto un incentivo - pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi - per l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con una certa garanzia occupazionale.
Le assunzioni devono essere effettuate da “datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all’art. 2135 del Codice civile” e devono riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle seguenti condizioni:
• essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
La dizione usata dal legislatore per individuare i destinatari del beneficio (“datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all’art. 2135 del Codice civile”) sembra limitare l’applicazione dell’agevolazione alle sole imprese agricole rientranti nella definizione codicistica, con esclusione quindi di quelle categorie di datori di lavoro agricolo che non rivestono la qualifica di imprenditori agricoli (ad esempio imprese di manutenzione del verde, ecc.). Qualora l’assunzione sia a tempo determinato, il relativo contratto di lavoro - redatto in forma scritta - deve avere durata almeno triennale e deve garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all’anno.
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 che comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione. Nel calcolo di tali parametri i lavoratori part-time sono computati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’incentivo, come detto, è pari a un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali. Esso spetta per 18 mensilità, a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione per le assunzioni a tempo indeterminato. Per le assunzioni a tempo determinato invece, fermo restando il periodo complessivo di 18 mesi, il beneficio sarà riconosciuto con le seguenti cadenze: 6 mensilità a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del secondo anno di assunzione; 6 mensilità a decorrere dal completamento del terzo anno di assunzione.
La fruizione dell’incentivo avviene unicamente mediante compensazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro il quale, per accedervi, ha l’onere di presentare apposita domanda secondo le modalità e nei tempi che saranno stabiliti dall’INPS entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge in commento.
L’ammissione al beneficio avviene sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti del plafond di risorse stanziate dal Governo. Gli incentivi infatti sono finanziati da un apposito fondo del Ministero delle politiche agricole, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2015, a 12 milioni di euro per l’anno 2016, a 9 milioni di euro per l’anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l’anno 2018. L’eventuale alla durata dell’incentivo, deve immediatamente essere resa pubblica dall’INPS anche attraverso il proprio sito internet, al fine di evitare che gli interessati presentino ulteriori domande in assenza di risorse disponibili. Poiché l’incentivo all’assunzione di giovani rientra tra gli aiuti di Stato compatibili con la normativa comunitaria (regolamento (CE) n. 800/2008), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione UE una semplice informativa sulla misura in commento. Non è dunque necessaria - al contrario di quanto previsto per le deduzioni dalla base imponibile IRAP descritte nel paragrafo precedente - alcuna autorizzazione da parte della Commissione UE. Il Ministero deve altresì verificare che tale compatibilità permanga anche rispetto alle nuove disposizioni europee in corso di adozione (il regolamento (CE) n. 800/2008 è infatti oggetto di revisione proprio in questi mesi).
All’incentivo si applicano i principi generali in materia di agevolazioni all’assunzione introdotti dalla cd. Riforma Fornero (articolo 4, commi 12, 13 e 15, della Legge 28 giugno 2012, n. 92), secondo i quali esso non spetta:
• se l’assunzione avviene in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da una norma di legge o contrattuale;
• se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore precedentemente cessato da un rapporto a termine o licenziato da un rapporto a tempo indeterminato, riconosciuto da una norma di legge o contrattuale;
• se il datore di lavoro ha in corso sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale (vengono fatti salvi i casi in cui l’assunzione riguarda professionalità diverse o sia effettuata presso una unità produttiva diversa);
• se l’assunzione avviene da parte di un datore di lavoro appartenente allo stesso “gruppo” d’impresa di cui fa parte il datore di lavoro che aveva precedentemente licenziato il lavoratore interessato. Sempre ai sensi della Riforma Fornero, inoltre, è previsto che:
• al fine di stabilire il diritto e la durata dell’incentivo, gli eventuali periodi di lavoro prestati dal soggetto presso il datore di lavoro richiedente l’agevolazione, si cumulano;
• l’eventuale inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria telematica inerente l’avvio del rapporto di lavoro determina la perdita dell’agevolazione in misura pari al ritardo.
Da ultimo si segnala che il comma 12 dell’articolo in commento prevede che, a decorrere dalla data in cui sarà possibile presentare le domande di ammissione all’incentivo, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova più applicazione l’analoga normativa in materia di agevolazioni per l’assunzione di giovani fino a 29 anni di cui all’articolo 1 del Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (le eventuali domande presentate fino alla data di piena operatività del nuovo beneficio restano comunque salve).

Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 58)

Viene istituita presso l’INPS la cd. “Rete del lavoro agricolo di qualità” alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a. non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b. non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera a);
c. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

La partecipazione alla Rete è volontaria e deve essere richiesta dalle imprese interessate attraverso un’apposita istanza telematica.
Le imprese ammesse alla Rete compaiono in un apposito elenco pubblicato sul sito internet dell’INPS e non sono ricomprese negli orientamenti dell’attività di vigilanza adottati dal Ministero del lavoro e dall’Istituto previdenziale che devono, invece, concentrare i controlli sulle aziende non appartenenti alla Rete.
Sono fatti salvi (e dunque riguardano anche le imprese ammesse alla Rete) gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e i casi di richiesta di intervento provenienti dai lavoratori, dalle organizzazioni sindacali, dall’Autorità giudiziaria o da autorità amministrative.
È fatta salva inoltre la possibilità per il Ministero del lavoro e per l’INPS di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni delle imprese facenti parte della Rete, secondo la disciplina vigente.
Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una Cabina di regia composta da rappresentanti istituzionali (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell’economia, INPS, Conferenza delle regioni e delle province autonome) e sindacali (3 rappresentanti dei lavoratori e 3 rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura designati delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative). La cabina di regia è presieduta dal rappresentante dell’INPS.
La Cabina di regia ha i seguenti compiti:
• deliberare sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità entro 30 giorni dalla presentazione;
• escludere dalla Rete le imprese agricole che perdono i requisiti;
• redigere e aggiornare l’elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell’INPS;
• formulare proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.
Le modalità e gli elementi essenziali per la presentazione dell’istanza telematica all’INPS saranno definiti dalla Cabina di regia entro 30 giorni dal suo insediamento.
Naturalmente ci riserviamo di tornare sui singoli argomenti trattati non appena il Decreto legge sarà convertito il legge e saranno state emanate le disposizioni operative da parte delle amministrazioni competenti (Ministero del lavoro, INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.).