Decreto legislativo «Mercato interno del riso»: il testo ufficiale

22/06/2017

Per opportuna conoscenza degli associati trasmettiamo il testo ufficiale dello schema di decreto legislativo “recante disposizioni concernenti il mercati interno del riso” che attua una specifica delega del “collegato agricolo” e in particolare l’articolo 31 della legge 28 luglio 2016 n. 154.

In allegato 1 è riportato il testo dell’articolo della delega che precisa anche l’iter di approvazione del provvedimento.

In allegato 2 il testo ufficiale dello “schema” così come trasmesso lo scorso 14 giugno alla Conferenza Stato Regioni che deve esprimere un’intesa sul provvedimento.
Il testo allegato è corredato anche di:
- una relazione illustrativa del provvedimento;
- una relazione tecnico finanziaria particolareggiata per articolo;
- un’analisi normativa ed
- un’analisi di impatto della regolamentazione.
Tutti documenti che forniscono elementi utili per comprendere la genesi e la finalità del provvedimento.

Come già evidenziato in occasione della comunicazione citata, preme sottolineare che dopo la approvazione preliminare dello schema di decreto da parte del Consiglio dei Ministri seguirà:
- la trasmissione del testo alla Conferenza Stato Regioni e la relativa intesa;
- la trasmissione alle Camere ed il conseguente parere espresso dalle competenti Commissioni di Camera e Senato;
- la approvazione finale da parte del Consiglio dei Ministri.
Il processo di approvazione non si è certo esaurito, quindi, con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della scorsa settimana ed è quindi articolato e richiederà ulteriori passaggi.
Il testo in esame richiama quello già noto e discusso dalla filiera e poi definito a luglio 2015; si può anzi affermare che non si discosta nei principi generali dalla versione di due anni fa. Oltre ad alcune modifiche formali, sono degno di rilievo le modifiche apportate in merito all’articolo 3 comma 7 concernente la disciplina delle cosiddette “miscele dei risi colorati”.
Degno di nota anche (articolo 5, comma 5 dello schema) quanto previsto a proposito della garanzia di tracciabilità varietale necessaria per l’utilizzo dell’indicazione “classico”. Lo schema prevede, infatti, che le condizioni per l’utilizzo dell’indicazione del termine “classico” ed i criteri per la verifica della tracciabilità varietale sono stabilite con decreto del Mipaaf di concerto con il Mise entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
La versione condivisa dalla filiera nel 2015 prevedeva invece che l’indicazione “classico era consentita per il prodotto ottenuto in conformità di un protocollo “redatto dalla filiera e patrocinato da MIPAAF e MISE”. Come si ricorderà la filiera aveva anche lavorato ad uno schema di protocollo di tracciabilità varietale.
Lo schema di decreto legislativo, tra gli altri, ribadisce quindi gli aspetti relativi:
- alla classificazione del riso (a grani tondi, medi, lunghi…) secondo precisi gruppi merceologici (articolo 3 ed allegato 1);
- alla denominazione dell’alimento riso secondo i gruppi varietali che assumono il nome di una particolare “varietà tradizionale” e che includono ulteriori varietà secondo talune caratteristiche del granello (articolo 5 ed allegato 2);
- alle modalità di utilizzo, nell’ambito delle regole di cui sopra, dell’indicazione “classico”, previo rispetto di determinate regole di tracciabilità (v. sopra);
- alla istituzione e gestione del “registro varietale” istituito presso l’Ente Nazionale Risi (articolo 6);
- alla abrogazione e sostituzione della legge n. 325 del 18 marzo 1958, attualmente in vigore, che disciplina il mercato del riso. Tale legge rimane comunque in vigore per un anno per consentire il confezionamento del riso conformemente alla legge del 1958. Tale riso può essere venduto sino all’esaurimento delle scorte (articoli 13 e 15).

Si provvede infine a trasmettere altresì (allegato 3) il comunicato stampa del Ministero delle Politiche Agricole che, oltre a sintetizzare i principali contenuti del decreto, richiama le recenti azioni condotte dall’amministrazione, anche in sede comunitaria, per salvaguardare le imprese e superare la crisi del settore risicolo.
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Prime valutazioni
Avviata ora anche formalmente la procedura di approvazione del decreto legislativo sul “mercato interno”, è possibile ora valutare se il testo si discosta o meno dalle aspettative delle nostre imprese associate.
In linea di principio si tratta di un articolato che riprende gli elementi a suo tempo concordati da tutta la filiera; nondimeno emergono già talune differenze (v. ad esempio l’approccio al protocollo di tracciabilità) che meritano attenzione. Anche riguardo l’apparato sanzionatorio si notano delle differenze.
Si invitano quindi tutti gli interessati in indirizzo a valutare nel merito il testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed a condividere eventuali osservazioni e/o richieste di modifica rispetto allo schema in maniera di articolare una conseguente azione sindacale a riguardo.

Allegati n. 3
- testo articolo 31 legge 154/2016 “collegato agricolo”
- testo decreto legislativo “mercato interno”
- comunicato stampa Mipaaf