ENERGIE RINNOVABILI: IL REQUISITO DELLA PREVALENZA È SEMPRE ESSENZIALE

23/08/2016

Si comunica che l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 54/2016, del 18 luglio, ha fornito i chiarimenti sul trattamento fiscale della produzione e della cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali di cui all’art.1, c. 910, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). Si ricorda che la disposizione in commento ha portato a regime la nuova modalità di tassazione della produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, inizialmente valevole solo per il biennio 2014-2015; più in particolare, in base al nuovo comma 423, dell’art. 1, L. n. 266/2005 “la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Oltre i predetti limiti è prevista l’applicazione, sia ai fini IRPEF che IRES, del coefficiente di redditività del 25% “all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari”. Con la risoluzione in commento, ribadendo il principio già affermato con la precedente risoluzione n. 86/E/2015, in materia di produzione di energia da fotovoltaico, l’Agenzia precisa che il sistema di tassazione forfettaria previsto trova applicazione quando si superano i limiti di 260.000 kWh e 2.400.000 kWh, rispettivamente per la produzione di energia da fotovoltaico o da fonti agroforestali (biogas), a condizione che risulti, comunque, rispettata la regola della prevalenza, con i criteri stabiliti con circolare n. 32/E/2009. Al superamento dei criteri fissati con la predetta circolare, il reddito ottenuto dalla produzione di energia andrà determinato secondo le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa. Si ricorda che la stabilizzazione del nuovo regime di tassazione è stato il frutto di un costante impegno dei nostri Uffici Confederali competenti, sia nella fase di elaborazione della nuova normativa che della sua messa a regime.

Area fiscale
curata da
MARCO OTTONE